Accoglimento del reclamo ex art. 50 c.c.i.i.: il ricorso per cassazione è soggetto al termine “breve”

La Redazione
14 Ottobre 2025

La Corte si è pronunciata sul tema della applicabilità del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, c.c.i.i. anche al ricorso per cassazione contro la sentenza di corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 c.c.i.i., dichiari aperta la liquidazione giudiziale.

La Corte di cassazione, con pronuncia depositata il 3 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore e legale rappresentante di una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che – accogliendo il reclamo ex art. 50 contro il decreto del Tribunale di Ragusa che aveva rigettato il ricorso ex art. 37 c.c.i.i. proposto da un creditore – ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, con rimessione degli atti al giudice di primo grado.

Il ricorso viene ritenuto inammissibile in quanto tardivo, in applicazione del termine di trenta giorni dall'art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i.

Si ricorda, in primo luogo, che il legislatore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha profondamente innovato l'assetto delle impugnazioni avverso le pronunce di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevedendo che la Corte d'appello, nell'accogliere il reclamo, dichiari aperta la liquidazione giudiziale e poi, in seconda battuta, rimetta gli atti al tribunale. Di conseguenza, il legislatore ha esplicitamente previsto che, avverso la sentenza della Corte d'appello, possa essere proposto ricorso per cassazione (art. 50, comma 5, c.c.i.i.).

A giudizio della Corte, un'interpretazione sistematica del nuovo tessuto normativo non lascia spazio a plausibili ragioni per non applicare il termine stabilito dall'art. 51, comma 13, c.c.i.i.– per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetti (o accolga) il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 c.c.i.i., dichiari aperta la liquidazione giudiziale, in modo da non assoggettarla invece, del tutto irragionevolmente, al termine ordinario di 60 giorni ex art. 111, comma 7 Cost. in combinato disposto con l'art. 325, comma 3, c.p.c.

Queste le principali argomentazioni usate dalla Corte:

  1. in primo luogo, il secondo comma dell'art. 50, comma 2, CCII – nel prevedere le forme del procedimento camerale, con espresso richiamo agli artt. 737 e 738 c.p.c. – «concerne espressamente il caso in cui la corte d'appello provveda “con decreto motivato”, perciò in ipotesi di rigetto del reclamo, mentre per il caso di accoglimento il successivo quinto comma prevede invece la forma della sentenza soggetta a ricorso per cassazione»;
  2. «lo specifico termine per la proposizione del ricorso per cassazione stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, non può che riguardare anche la ricorribilità per cassazione stabilita dal precedente art. 50, comma 5, c.c.i.i., trattandosi di norme limitrofe che regolamentano in modo compiuto e coerente, nello stesso contesto, il regime delle impugnazioni della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, differenziandolo dai criteri ordinari stabiliti nel codice di rito»;
  3. «la ratio acceleratoria sottesa alla dimidiazione del termine in questione risulta identica sia che venga in rilievo il rigetto (così come l'accoglimento) del reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale, sia che a venire in rilievo sia, specularmente, l'accoglimento del reclamo contro il diniego di quella stessa apertura»;
  4. la Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 «afferma in modo netto che la sentenza della corte di appello la quale, accogliendo il reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale “è ricorribile per cassazione, coi termini dimidiati rispetto al codice di procedura civile”».
  5. anche la Relazione illustrativa al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza converge in questa direzione.

In conclusione, può così formularsi il principio di diritto applicato dalla Corte:

Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che accoglie il reclamo ex art. 50 c.c.i.i., dichiarando aperta la liquidazione giudiziale, è inammissibile se notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 13, c.c.i.i., applicabile anche al ricorso per cassazione previsto dall'art. 50, comma 5, c.c.i.i..

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