Accoglimento del reclamo ex art. 50 c.c.i.i.: il ricorso per cassazione è soggetto al termine “breve”
14 Ottobre 2025
La Corte di cassazione, con pronuncia depositata il 3 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore e legale rappresentante di una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che – accogliendo il reclamo ex art. 50 contro il decreto del Tribunale di Ragusa che aveva rigettato il ricorso ex art. 37 c.c.i.i. proposto da un creditore – ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, con rimessione degli atti al giudice di primo grado. Il ricorso viene ritenuto inammissibile in quanto tardivo, in applicazione del termine di trenta giorni dall'art. 51, commi 12 e 13, c.c.i.i. Si ricorda, in primo luogo, che il legislatore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha profondamente innovato l'assetto delle impugnazioni avverso le pronunce di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevedendo che la Corte d'appello, nell'accogliere il reclamo, dichiari aperta la liquidazione giudiziale e poi, in seconda battuta, rimetta gli atti al tribunale. Di conseguenza, il legislatore ha esplicitamente previsto che, avverso la sentenza della Corte d'appello, possa essere proposto ricorso per cassazione (art. 50, comma 5, c.c.i.i.). A giudizio della Corte, un'interpretazione sistematica del nuovo tessuto normativo non lascia spazio a plausibili ragioni per non applicare il termine stabilito dall'art. 51, comma 13, c.c.i.i.– per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetti (o accolga) il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 c.c.i.i., dichiari aperta la liquidazione giudiziale, in modo da non assoggettarla invece, del tutto irragionevolmente, al termine ordinario di 60 giorni ex art. 111, comma 7 Cost. in combinato disposto con l'art. 325, comma 3, c.p.c. Queste le principali argomentazioni usate dalla Corte:
In conclusione, può così formularsi il principio di diritto applicato dalla Corte: Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che accoglie il reclamo ex art. 50 c.c.i.i., dichiarando aperta la liquidazione giudiziale, è inammissibile se notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 51, comma 13, c.c.i.i., applicabile anche al ricorso per cassazione previsto dall'art. 50, comma 5, c.c.i.i.. |