Rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie: esclusi i dubbi di legittimità costituzionale
14 Ottobre 2025
La Corte ha riconosciuto l'ampia discrezionalità del legislatore nella materia processuale, purché non si superino i limiti della ragionevolezza e proporzionalità. Non è dunque stata ravvisata una disparità di trattamento rispetto ad altri riti civili. Il nodo centrale della questione riguardava la presunta compressione del diritto di difesa e la violazione del principio della parità delle armi, in relazione all'art. 473-bis del codice di procedura civile. Il termine minimo di dieci giorni per la replica, previsto dal legislatore, è stato ritenuto dalla Consulta adeguato e rispettoso dei principi costituzionali. La Corte ha sottolineato come il legislatore, in materia processuale, goda di un'ampia discrezionalità, che incontra solo il limite della manifesta irragionevolezza o sproporzione: tali limiti, nel caso di specie, non sono stati superati. La disciplina processuale mira, infatti, a garantire concentrazione e speditezza del procedimento, senza sacrificare le prerogative difensive delle parti. Inoltre, la previsione della decadenza per il mancato esercizio nel termine riguarda esclusivamente i diritti disponibili, rafforzando il bilanciamento tra speditezza e tutela effettiva. La Corte ha anche escluso violazioni del principio della parità delle armi, evidenziando che entrambe le parti godono degli stessi strumenti di tutela e possibilità di esercizio. Si precisa come la posizione processuale dell'attore, rispetto a quella del convenuto, consenta un margine di previsione maggiore sulle possibili reazioni della controparte. Infine, è stata esclusa ogni irragionevole disparità di trattamento con altri riti civili, considerando la specificità del nuovo rito speciale. La decisione della Consulta conferma dunque la tenuta costituzionale della disciplina e rassicura operatori e interpreti del diritto di famiglia circa la coerenza delle recenti riforme processuali. Fonte: (Diritto e giustizia) |