Danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici: l’onere della prova del conducente danneggiato

La Redazione
14 Ottobre 2025

Il Tribunale di Macerata si adegua all’orientamento che, in tema di danno cagionato da animali selvatici, applica il criterio di imputazione della responsabilità del proprietario dell’animale di cui all’art. 2052 c.c. – superando il precedente indirizzo, che inquadrava tale responsabilità nel paradigma di cui all’art. 2043 c.c. – e vi accosta la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.

In tema di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, occorre fare applicazione sia del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., sia della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.

Coesistono, quindi, due presunzioni: da un lato quella gravante sul conducente del veicolo (tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) e, dall'altro, quella gravante sul proprietario dell'animale (obbligato a risarcire il danno provocato dall'animale salvo il caso fortuito).

Il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, che allega di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, deve pertanto dimostrare non solo la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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