Forma del provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio in sede di verifiche preliminari

16 Ottobre 2025

Con il decreto in commento, il Tribunale di Modena afferma il principio per cui ove il provvedimento di estinzione del processo civile per inattività delle parti venga emesso durante il corso delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., questo è costituito non da un'ordinanza del giudice istruttore o da una sentenza del collegio, come dispone l'art. 307 c.p.c., bensì da un decreto, trovandosi il processo in una fase che precede quella istruttoria, vale a dire quella preparatoria.

Massima 

In difetto di rinnovazione della notificazione della citazione entro il termine perentorio come disposta con decreto del giudice istruttore ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., l'estinzione del processo va dichiarata con decreto, dato che il giudizio si trova in sede di verifiche preliminari.

La fattispecie

Instaurato il processo nelle forme del rito ordinario, il giudice, in sede di verifiche preliminari, riscontrata la contumacia involontaria del convenuto a causa della nullità dell'atto introduttivo, disponeva la rinnovazione della notifica della citazione ai sensi degli artt. 171-bis e 291 c.p.c.

Il termine perentorio di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c. tuttavia non veniva rispettato, non venendo depositato dall'attore alcun atto di rinnovazione, né tale vizio era sanato dal convenuto, non essendosi nel frattempo costituito in giudizio.

Il giudice istruttore, eseguite le nuove verifiche e accertato il difetto di rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio, dichiarava l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 307 e 308 c.p.c., all'uopo avvalendosi della forma del decreto e non di quella dell'ordinanza, trovandosi il giudizio in sede di verifiche preliminari. 

 La questione affrontata

Così ricostruita la fattispecie, occorre soffermarsi sulla possibilità di emettere un provvedimento nella forma del decreto quando venga disposta l'estinzione del processo a seguito della inattività processuale delle parti durante il corso delle verifiche preliminari.

Sul punto, giova rilevare che l'art. 291 c.p.c. prevede che in caso di contumacia involontaria del convenuto se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Trattasi dell'estinzione che viene dichiarata, anche di ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. La norma, dunque, non contempla la possibilità di estinguere il processo mediante un provvedimento che preveda la forma del decreto; tuttavia, argomentando dal combinato disposto degli artt. 171-bis, 291307 e 308 c.p.c., il giudice ha ritenuto ammissibile tale possibilità, sostenendo che ciò derivi dalla circostanza che tale provvedimento è stato adottato nella fase delle verifiche preliminari.

Orbene, come noto, la c.d. riforma Cartabia ha modificato la fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, inserendo la prima udienza tra le parti e il giudice a valle di una serie di adempimenti preliminari, individuabili nell'art. 171-bis c.p.c. L'obiettivo del legislatore è stato indubbiamente quello di modellare un sistema che tende ad una migliore concentrazione processuale e a garantire che il giudice possa già individuare quale direzione imprimere al processo.

Tuttavia, se è vero che l'art. 171-bis c.p.c. ha apportato grandi benefici al sistema della giustizia civile, è anche vero che ha comportato numerosi dubbi e questioni, ancora non definitivamente risolti. Tra questi, vi è sicuramente la considerazione per cui le verifiche preliminari vengono compiute dal giudice per così dire “in solitaria”, senza il confronto con le parti, tanto che l'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 171-bis c.p.c. avviene mediante l'adozione di decreti.

Il problema si pone, allora, per tutti quei casi in cui, adottato il decreto suddetto all'esito delle verifiche preliminari condotte dal giudice, il processo è destinato a concludersi con una statuizione in rito.

La dottrina, invero, appare molto critica sul punto, osservando che “se il giudice istruttore rileva la nullità dell'atto di citazione e, nella contumacia del convenuto, ne ordina la rinnovazione in un termine perentorio, pena l'estinzione del processo, l'attore non ha alcuno spazio per contraddire, potendo egli, semplicemente, scegliere se ottemperare all'ordine del giudice ovvero subire la sanzione della estinzione, per mancata sanatoria del vizio. Da qui emergerebbe l'ingiustificata contrazione e lesione del diritto di difesa della parte, di cui all'art. 24 Cost.”. (così Taraschi, in Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile, Milano, 2025, 105-106). E, ancora, “Il problema, secondo alcuni, non sarebbe risolvibile ipotizzando, rispetto al decreto giudiziale, un contraddittorio differito nelle memorie integrative o alla prima udienza di trattazione, in quanto il cuore della questione risiede nella circostanza che, stante la perentorietà dei termini assegnati, le attività di regolarizzazione del contraddittorio o di sanatoria dei vizi processuali devono comunque nel frattempo essere compiute se si vuole evitare di incorrere nelle sanzioni processuali previste, ad esempio, dall'art. 291 c.p.c. o dal combinato disposto degli artt. 102 e 307 c.p.c.”. (così Menchini, Merlin, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al Tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 578).

Così menzionati i dubbi legati all'art. 171-bis c.p.c., va dato rilievo alla sentenza della Corte costituzionale del 9 maggio 2024 n. 96, che si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 171-bis c.p.c., come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, sollevate dal Tribunale di Verona con ordinanza del 23 settembre del 2023 n. 150.

La Corte ha ben evidenziato i problemi che il dettato normativo del nuovo art. 171-bis c.p.c. pone, osservando che “È pur vero che, in seguito, in sede di udienza di comparizione, le stesse parti, entrando in contatto con il giudice per la prima volta, possono interloquire in ordine al decreto emesso in precedenza e chiedere che il giudice, con ordinanza adottata in udienza, lo modifichi o lo revochi. Ma intanto il decreto ha posto a carico delle parti un onere processuale (di rinnovazione di una notificazione, di regolarizzazione della rappresentanza processuale, di integrazione del contraddittorio, di chiamata in causa di un terzo), che, se inadempiuto, comporta conseguenze pregiudizievoli per le parti, finanche l'estinzione del processo. Ciò rende, in concreto, non effettiva la possibilità per le parti stesse di aver voce all'udienza di prima comparizione. Come è stato osservato in dottrina, viene meno il dialogo tra il giudice e i difensori sui vizi del contraddittorio, degli atti introduttivi e delle formalità di costituzione. (…).  Pertanto, sotto questo aspetto, la censura del giudice rimettente coglie nel segno laddove evidenzia una possibile compressione del diritto di difesa”.

La Corte, dunque, si è resa consapevole della possibile lesione del diritto di difesa, tutelato costituzionalmente dall'art. 24; tuttavia, ha affermato che “Viene in rilievo, innanzi tutto, il potere del giudice di direzione del processo sancito dall'art. 175 c.p.c. e, più in generale, dall'art. 127 c.p.c. che prevedono che il giudice – e in particolare il giudice istruttore – esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, fissando le udienze che ritiene utili a tal fine e anche determinando i punti sui quali esse devono svolgersi. Inoltre – come già rilevato – il giudice deve in ogni caso assicurare il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni (art. 101, comma 2, c.p.c.)”. Consegue da ciò che il giudice, in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., può apprezzare egli stesso la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare, sicché la fissazione di un'udienza ad hoc soddisfa la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti.

Ciò accade anche nel caso di estinzione del giudizio. Infatti, la Corte ha precisato che “Se il contradditorio, anche in presenza di un'istanza, è stato negato, la parte diligente, soprattutto quella attrice, non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di absolutio ad instantia o di estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita sotteso alla domanda giudiziale che costituisce lo scopo ultimo del processo (sentenza n. 77/2007), senza che sia tenuta, per evitare detto effetto, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha, nell'immediatezza, rappresentato all'autorità giudiziaria di non condividere. (…) Invece, ove la parte onerata dell'adempimento processuale prescritto nel decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c. non abbia sollecitato il giudice a realizzare il contraddittorio anche prima dell'udienza di comparizione esercitando il potere direttivo di cui all'art. 175 c.p.c., non vi sarebbe, in concreto, un siffatto vulnus al diritto di difesa, né l'esigenza di protezione dell'affidamento della parte nel preventivo dispiegarsi del contraddittorio prima dell'udienza di trattazione. Rimarrebbero, nel caso di conferma, con ordinanza, del decreto ex art. 171-bis c.p.c., le ordinarie conseguenze della mancata ottemperanza all'onere processuale, fermi restando i mezzi impugnatori (reclamo o appello, secondo i casi), che anch'essi, comunque, sono espressione del diritto di difesa”.

In definitiva, la Corte ribadisce il principio per cui anche se le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. hanno ad oggetto questioni di rito definite come “liquide”, che giustificano la loro decisione con decreto, non è sacrificato il contraddittorio tra le parti, in quanto il giudice può adottare provvedimenti che salvaguardino il diritto di difesa, come la fissazione di un'udienza ad hoc. Inoltre, nel caso in cui la parte onerata all'adempimento processuale prescritto nel decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c. non abbia sollecitato il giudice a realizzare il contraddittorio, non ci sarebbe alcuna lesione del diritto di difesa, né l'esigenza di proteggerla. Ad ogni modo, si evidenzia che la Corte citata esprime la necessità che i provvedimenti suddetti trovino, comunque, una conferma con un provvedimento che preveda la forma dell'ordinanza. Ciò in quanto, secondo la Corte, la soluzione più corretta e garantista è che il giudice, anche in sede preliminare, dichiari l'estinzione con ordinanza, non con decreto.

 La soluzione proposta

Alla luce di quanto spiegato e applicando i criteri ermeneutici della sentenza n. 96/2024 della Corte Costituzionale, può concludersi nel senso che, se è vero che - normalmente - il provvedimento di estinzione del processo per inattività delle parti dovrebbe essere emesso con la forma dell'ordinanza del giudice istruttore o della sentenza del collegio, poiché così è disposto dagli artt. 307 e 308 c.p.c., è anche vero che l'interpretazione relativa agli artt. 171-bis, 291,307 e 308 c.p.c. fornita dal Tribunale di Modena è coerente con il sistema, in quanto è lo stesso art. 171-bis c.p.c. che, rimandando agli artt. 291,307 e 308 c.p.c., consente che i provvedimenti ivi richiamati siano adottati con la forma del decreto, compresi i casi di estinzione del processo per mancato rinnovo della notifica della citazione e contestuale mancata costituzione del convenuto. Tuttavia, il giudice, laddove intenda pronunciarsi mediante decreto con riguardo ad una decisione processuale di absolutio ad instantia o di estinzione del giudizio, deve sempre garantire il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, dovrà adottare i provvedimenti opportuni. Per cui, affinché possa essere esercitato correttamente il suddetto diritto, sarebbe sempre opportuno confermare il decreto mediante un provvedimento che abbia la forma della ordinanza.

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