Composizione negoziata e misure protettive in presenza di crediti privilegiati del Mediocredito Centrale
15 Ottobre 2025
Introduzione Il tema qui trattato tocca due aree particolari del diritto concorsuale: la composizione negoziata della crisi, quale istituto previsto dal codice della crisi di natura (quasi solo) stragiudiziale [in tema di composizione negoziata della crisi cfr. M. Spiotta, Il percorso (“liquido”, ma “solido”) della CNC: solo andata o anche ritorno?, in Giur. comm., 2024, I, 595], e il trattamento dei crediti del Mediocredito Centrale – quale garante pubblico di banche private - in tale ambito. Con particolare frequenza in occasione della pandemia da Covid-19 (ma anche prima di quel periodo e anche successivamente), sono stati elargiti da banche private finanziamenti chirografari a società con la garanzia pubblica del Mediocredito Centrale. Il Mediocredito è un istituto di credito partecipato dallo Stato, che gestisce un fondo di garanzia pubblico, disciplinato da minuziose disposizioni di rango secondario, più volte modificate nel corso del tempo: si tratta delle disposizioni operative del fondo di garanzia (reperibili sul sito fondidigaranzia.it). Se i debitori cessano di pagare, le banche - per rientrare dalla residua esposizione - possono escutere le garanzie rilasciate dal Mediocredito Centrale. Il Mediocredito, una volta che ha pagato, si surroga nella posizione del creditore e ha dunque azione di recupero nei confronti del debitore principale. Si verifica così un meccanismo di surrogazione: al primo creditore (la banca) si sostituisce il secondo creditore (Mediocredito Centrale). L’MCC ha il diritto di recuperare l’importo pagato nei confronti del debitore principale a titolo di credito privilegiato. E proprio nella natura privilegiata del credito sta l’aspetto problematico per le procedure concorsuali, in termine di rapporti di forza tra creditori. Il debitore principale che non paga è probabilmente in una situazione di crisi. Potrebbe allora capitare che la società finanziata debba accedere a qualcuna delle procedure concorsuali previste dal codice della crisi. La procedura-base è quella della composizione negoziata. Mediante la nomina di un esperto da parte della camera di commercio (sul ruolo dell’esperto cfr. G. B. Fauceglia, L’esperto nella composizione negoziata della crisi: prospettive di sistema e responsabilità, in Dir. fall., 2024, I, 219) si cerca di intavolare trattative stragiudiziali con i creditori al fine di superare la situazione di crisi. Le misure protettive contro i crediti garantiti dal Mediocredito Centrale La composizione negoziata della crisi è una procedura quasi totalmente stragiudiziale. è però necessario rivolgersi al giudice quando si vogliano ottenere misure protettive nei confronti dei creditori. Il codice della crisi si premura di distinguere tra misure “protettive” [lett. p) dell'art. 2 c.c.i.i.] e “cautelari” [lett. q) dell'art. 2 c.c.i.i.], offrendone una specifica definizione. Con riferimento alla domanda di misure protettive, la legge prevede che “l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza … l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppone nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori” (art. 18, comma 1, c.c.i.i.). Generalmente le misure protettive, se vengono richieste dal debitore, vengono richieste nei confronti di tutti i creditori. Particolarmente importante è il blocco di eventuali azioni esecutive immobiliari, sui capannoni e su altri beni dell'imprenditore. La disposizione che abbiamo appena riportato consente di chiedere misure protettive anche di tipo “selettivo”, ossia nei confronti solo di alcuni dei creditori e/o nei confronti solo di alcune specifiche iniziative dei creditori. Si tratta proprio di quello che può accadere con riferimento ai crediti garantiti dal Mediocredito Centrale, in quanto il pagamento da parte di questa società fa sorgere un credito privilegiato che prima non esisteva. Il credito rafforza la sua natura (da chirografario a privilegiato), scombussolando così l'ordine di soddisfazione dei creditori. Le misure protettive vengono chieste dal debitore quando chiede la nomina dell'esperto. Esse, però, devono essere confermate dal tribunale. Si tratta difatti di conseguenze molto importanti per i creditori: le misure protettive impediscono di proseguire le azioni già pendenti o di avviarne di nuove. La legge prescrive dunque che “quando l'imprenditore formula la richiesta … con ricorso presentato al tribunale … entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” (art. 19, comma 1, c.c.i.i.). Il giudice è chiamato a valutare comparativamente gli interessi del debitore e quelli del creditore. La presenza di una garanzia pubblica potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative (sulla fase delle trattative nella composizione negoziata cfr. G. Ferrazzo, La mancata interlocuzione con tutti i creditori non esclude la correttezza e buona fede, in Giur. it., 2024, 138). Difatti il pagamento da parte del Mediocredito Centrale e la sua surrogazione nella posizione della banca determina una “elevazione” del credito da chirografario a privilegiato. Alcuni precedenti giurisprudenziali trattano proprio questo tema. Molto di recente, il tribunale di Bologna (Trib. Bologna 12 maggio 2025, in ilcaso.it) ha rigettato la domanda del debitore, nell'ambito di una composizione negoziata della crisi, volta a bloccare l'escussione della garanzia - fornita dal Mediocredito Centrale - da parte di una banca. Il debitore presenta domanda di nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata e chiede misure protettive. Una delle misure richieste è quella di vietare al Mediocredito di eseguire il pagamento delle somme garantite. Il giudice bolognese rileva come le misure possono essere concesse se, in loro assenza, può essere pregiudicato il buon esito delle trattative. Nel caso di specie tuttavia la circostanza che alcuni finanziamenti bancari siano assistiti dalla garanzia dell'MCC non implica di per sé il pagamento immediato, dovendo comunque essere rispettato l'iter previsto dalle disposizioni operative del fondo di garanzia. Inoltre, non è preclusa la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico. Le disposizioni operative consentono di presentare proposte transattive. Nello specifico caso trattato dal tribunale di Bologna non ci sono elementi concreti che possano far ritenere che le banche garantite abbiano l'intenzione di escutere il garante pubblico. Il giudice bolognese valorizza un passaggio delle disposizioni operative, secondo cui la presentazione al gestore del fondo di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione. Inoltre, un altro passaggio delle disposizioni operative stabilisce che - qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione da parte di una banca - la proposta transattiva interrompe l'istruttoria del gestore del fondo. La partecipazione delle banche alle trattative può avvenire senza il timore di perdere il beneficio della garanzia pubblica. In conclusione, il tribunale di Bologna non pronuncia alcun divieto in capo alle banche di escutere la garanzia del fondo. Di opinione completamente diversa è stato il tribunale di Modena (Trib. Modena 8 marzo 2025, in dirittobancario.it), che ha anch'esso esaminato la richiesta di conferma delle misure protettive avanzate dal debitore. Con il ricorso si chiede di confermare le misure protettive già richieste con l'istanza di nomina dell'esperto, stabilendo la durata delle stesse in 120 giorni. Una delle richieste avanzate dal debitore è quella di vietare a due banche che hanno erogato finanziamenti garantiti dal Mediocredito Centrale di escutere il Mediocredito. Il debitore chiede inoltre che il giudice vieti al MCC di effettuare il pagamento, se richiesto dalle due banche. I rischi difatti sono due: il primo è che la banca escuta la garanzia e poi che il Mediocredito Centrale paghi. Senza richiesta dalla banca, il Mediocredito non paga, ma se la banca escute la garanzia, il MCC paga (all'esito dell'articolata istruttoria prevista dalle disposizioni operative). Nel caso di specie il debitore, per garantirsi al massimo, vuole che il tribunale di Modena vieti sia alla banca di chiedere il pagamento al Mediocredito sia a quest'ultimo, se richiesto, di pagare. Il giudice modenese osserva che la maturazione di poste di credito privilegiato durante le trattative è pericoloso, poiché altera la parità tra i creditori (non più tutti chirografari, ma uno – il Mediocredito – privilegiato). Inoltre il Ttibunale di Modena rileva come siano più facili le trattative tra il debitore e le banche private di quanto lo siano le trattative tra il debitore e il Mediocredito. L'operato di questa banca pubblica è regolato da minuziose disposizioni di rango secondario (le disposizioni operative), che rendono più complesso un accordo transattivo. In conclusione, il tribunale di Modena conferma le misure protettive, fissando la durata delle medesime. Anche il tribunale di Pordenone (Trib. Pordenone 26 febbraio 2025, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it) ha negato, con ordinanza, le misure protettive chieste dal debitore con riferimento alle banche titolari di crediti garantiti dal Mediocredito Centrale. Il debitore chiede che alle banche venga inibito di escutere il garante pubblico. L'istanza non viene accolta perché il problema del subentro di un creditore privilegiato (MCC) al posto del creditore non privilegiato (le banche) può essere risolto – o quanto meno gestito - mediante la previsione di un apposito fondo rischi. In caso di trasformazione del credito bancario da chirografario in privilegiato, mutano le percentuali di soddisfazione dei creditori. Tuttavia, mediante un fondo rischi, si può tener conto di questa evenienza e prevedere che parte delle somme originariamente destinate ai creditori chirografari vengano invece dirottate al creditore privilegiato. La proroga delle misure protettive Un altro precedente concernente le misure protettive concesse a favore del debitore rispetto ai crediti garantiti dal Mediocredito Centrale è un'ordinanza del tribunale di Milano (Trib. Milano 4 settembre 2024, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it). Il giudice milanese originariamente concede misure protettive per un periodo di 120 giorni. All'approssimarsi della scadenza, il debitore chiede una proroga del termine. Al riguardo vi è una disposizione espressa, che consente la proroga: “il giudice che ha emesso i provvedimenti … su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento … può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto” (così il comma 5 dell'art. 19 c.c.i.i.). Si osservi che il potere di chiedere la proroga non è riservato al solo debitore; la norma consente anche alle altre parti interessate (ossia ai creditori) di chiedere una proroga. Del resto, va considerato che il fallimento delle trattative non pregiudicherebbe tutti i creditori allo stesso modo. A seconda della titolarità o meno di una causa di prelazione, l'alternativa tra accordo con il debitore e procedura concorsuale non necessariamente conduce agli stessi effetti per tutti i creditori. Si possono verificare situazioni in cui certe classi di creditori hanno un maggiore interesse di altre al raggiungimento di un accordo col debitore. Ad ogni buon conto, la legge prevede chiaramente la possibilità di prorogare il termine. Bisogna però sentire l'esperto e inoltre la proroga deve essere finalizzata ad assicurare il buon esito delle trattative. Il tribunale di Milano, con l'ordinanza del 4 settembre 2024, concede la proroga del termine. Emerge difatti che alcune banche, titolari della garanzia del Mediocredito Centrale, paventano di escutere la garanzia. Le banche ne hanno diritto, ma l'escussione altererebbe significativamente i rapporti di forza tra i creditori. Difatti, al posto delle banche – creditrici chirografarie - che verrebbero pagate dal Mediocredito, subentrerebbe quest'ultimo in qualità di creditore privilegiato. Diverrebbe allora difficile assicurare la soddisfazione negli stessi importi dei vari creditori, con il rischio concreto che le trattative possano saltare. Per queste ragioni, la domanda di proroga delle misure protettive viene accolta dal giudice milanese, il quale dispone in via cautelare che è vietato a tutte le banche creditrici della società debitrice (che riveste la forma di s.r.l.) di avviare o proseguire ogni procedura di recupero del credito e comunque di escutere la garanzia MCC. I crediti MCC nel concordato semplificato L'esito della composizione negoziata può essere un concordato semplificato. Secondo la previsione legislativa, “quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede … e che le soluzioni individuate … non sono praticabili, l'imprenditore può presentare nei sessanta giorni successivi … una proposta di concordato per cessione dei beni” (art. 25-sexies, comma 1, c.c.i.i.). Il tentativo di salvare l'impresa non è riuscito; si passa a una fase liquidatoria in forma semplificata. Il punto è che i crediti MCC rimangono fermi anche nel concordato semplificato e dovranno essere soddisfatti. A dire il vero, le questioni cui si accennava sopra (possibile mancanza di consenso dei creditori chirografari nella composizione negoziata in caso di subentro di un creditore privilegiato) non si pongono più nel contesto del concordato semplificato. Questa, difatti, è una procedura di tipo liquidatorio, in cui il consenso dei creditori non gioca alcun ruolo significativo. Non vi è difatti un voto dei creditori, bensì una verifica da parte del tribunale. Più precisamente, si prevede che “il tribunale … omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore” (art. 25-sexies, comma 5, c.c.i.i.). Il tema dei crediti del Mediocredito Centrale nel concordato semplificato è stato affrontato, molto di recente, dal tribunale di Rimini (Trib. Rimini 20 marzo 2025, in ilcaso.it). Le trattative per la composizione negoziata falliscono, cosicché l'imprenditore chiede il concordato semplificato. Vengono formate quattro classi di creditori. Tra i creditori rientra anche il Mediocredito, il quale ha già pagato in parte una banca garantita. Il giudice riminese chiarisce che il MCC si surroga alla banca, per la quota pagata, in privilegio. Ci potrebbero però essere altre escussioni del credito da parte della banca garantita, circostanza che implicherebbe che il credito da chirografario (quello della banca) diventerebbe privilegiato (quello del Mediocredito Centrale). Per risolvere questo problema, viene creato un fondo rischi. Devono essere accantonate delle somme, volte ad assicurare che il Mediocredito possa essere soddisfatto in misura privilegiata, nel caso in cui la banca escuta la garanzia pubblica (collocando così il MCC – che si surroga alla banca – in posizione di privilegio). Si consideri che la costituzione di un fondo rischi (cui si accennava sopra citando l'ordinanza del tribunale di Pordenone) è oggi normativamente previsto, sebbene non tanto nel contesto del concordato semplificato, bensì in quello “classico” del concordato preventivo. Con l'ultimo Decreto correttivo al codice della crisi sono state apportate modifiche anche all'art. 87 c.c.i.i., sul contenuto del piano di concordato. Nella nuova versione si prevede che il piano presentato dal debitore nel contesto del concordato preventivo, tra i vari suoi contenuti, possa contenere “l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito” [lett. p-bisI dell'art. 87 c.c.i.i.]. L'indicazione non è sempre necessaria, perché alcune volte – ovviamente – non ci sono crediti del settore pubblico. Altre volte, il fondo rischi non sarà necessario anche se le garanzie pubbliche ci sono: si tratta del caso in cui l'escussione è già avvenuta. Si potrà e dovrà allora tener conto, fin dall'inizio del concordato semplificato, della presenza di crediti privilegiati del Mediocredito Centrale. |