Alcune considerazioni
I dati che abbiamo ora esaminato consentono di formulare alcune osservazioni.
a) L'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in tema di sfratto
Una prima considerazione deve essere fatta con riguardo all'ampiezza dei dati che sono stati oggetto della ricerca.
Va al proposito ricordato che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Riforma Cartabia), ha disposto che la procedura di sfratto per finita locazione e per morosità trova ora applicazione anche nei confronti dei contratti di comodato e dei contratti di affitto di azienda.
L'estensione dell'ambito di applicazione del procedimento di sfratto a queste fattispecie ha avuto effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023. Ciò significa che a far tempo dall'anno 2024 si è avuta l'applicazione piena - riferita all'intero anno solare - delle nuove disposizioni anzidette.
L'estensione dell'ambito di applicazione del procedimento di sfratto presenta evidente interesse quanto alle questioni che stiamo qui esaminando. Se va esclusa la rilevanza ai fini che qui interessano dell'estensione dell'applicabilità del procedimento di sfratto al caso dell'affitto di azienda (ciò dal momento che il contratto di affitto di azienda non ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo), l'estensione in questione presenta certamente interesse quanto ai contratti di comodato aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.
Ciò che deve dunque osservarsi è che nell'anno 2024 - in conseguenza dell'estensione del campo di applicazione delle disposizioni in tema di sfratto - il complesso dei dati considerati dal documento pubblicato dal Ministero dell'Interno ha compreso anche i provvedimenti di sfratto relativi ai casi di comodato di immobili ad uso abitativo.
Il che deve essere tenuto presente nel valutare il rapporto tra i dati rilevati nell'anno 2024 ed i dati rilevati negli anni precedenti ed a valutare in particolare il significato della coincidenza dei dati relativi ai provvedimenti di rilascio nell'anno 2024 e nell'anno 2023 e della riduzione dei dati relativi ai provvedimenti medesimi rispetto al periodo che ha preceduto l'emergenza da Covid-19.
Ancorché non sia dato sapere - sulla base dei dati pubblicati dal Ministero - quale sia la misura dell'incidenza dell'estensione dell'ambito di competenza operata dalla riforma Cartabia sui dati rilevati, ciò che è certo è che una qualche incidenza si è comunque avuta sì che la coincidenza dei dati tra i due anni indicati è solo apparente, essendo diverso il campo al quale i dati si riferiscono.
b) Il rapporto con le disposizioni in tema di morosità incolpevole
Una seconda osservazione che dobbiamo fare sulla scorta dei dati esaminati concerne il rapporto tra i dati presenti nel documento in esame e le disposizioni in tema di morosità incolpevole.
Come noto, il comma 5 dell'art. 6 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, ha introdotto l'istituto della morosità incolpevole. Tale istituto - così come previsto e disciplinato dal decreto-legge ricordato e dai decreti ministeriali emessi per la sua applicazione - è stato congegnato in modo tale che esso sia diretto, anziché a sanare la morosità “salvando” il contratto di locazione, ad intervenire solo in un momento successivo alla convalida dello sfratto allo scopo di evitare (o ritardare) l'esecuzione di questo.
Negli anni passati avevamo analizzato i dati sugli sfratti forniti dal Ministero cercando di verificare se il loro esame consentisse di trarre indicazioni circa gli effetti delle disposizioni in tema di morosità incolpevole. Avevamo cercato, in particolare, di verificare se si fosse avuta, a causa o comunque in coincidenza con l'operatività della morosità incolpevole, una riduzione delle esecuzioni dei titoli per il rilascio emessi: dal momento che il meccanismo della morosità incolpevole era destinato - così come disegnato dalle norme che lo prevedevano - ad operare dopo la convalida dello sfratto e prima dell'esecuzione forzata del rilascio si trattava di verificare se si fosse avuta nel corso degli anni una riduzione del numero delle esecuzioni rispetto al numero dei provvedimenti emessi. La verifica era volta, dunque, ad accertare se e quanti sfratti pur convalidati non si fossero tradotti in esecuzioni: effetto che avrebbe potuto ragionevolmente attribuirsi (almeno in parte) all'operatività dell'istituto della morosità incolpevole.
Orbene: in esito a tale analisi avevamo constatato - quanto ai dati riferiti agli anni 2017 e 2019 - che dal raffronto tra numero dei provvedimenti di convalida di sfratto adottati e numero degli sfratti eseguiti emergeva che la percentuale delle esecuzioni non era affatto diminuita. Nel 2017 i provvedimenti di rilascio emessi erano stati 59.609 e gli sfratti eseguiti 32.069 con un rapporto convalide/esecuzioni di 1/0,53 mentre nel 2019 le convalide erano state 48.543 e gli sfratti eseguiti 25.930 con un rapporto convalide/esecuzioni di 1/0,53, esattamente identico al primo. Il che ci aveva portato a considerare che le disposizioni in tema di morosità incolpevole non avessero avuto - negli anni indicati - alcun reale effetto ai fini della realizzazione dell'obiettivo che esse avrebbero dovuto cogliere.
Tale conclusione trova conferma nei dati che concernono gli sfratti nell'anno 2024.
Se esaminiamo i dati relativi all'anno 2024 dobbiamo notare che per l'anno 2024 da parte del Ministero competente non è stata disposta l'erogazione di alcun contributo per la morosità incolpevole: nell'anno indicato dunque sono restate inoperative le disposizioni che avevano introdotto e regolato la figura (da segnalare - per inciso - che invece l'erogazione di contributi per la morosità incolpevole è stata ora ripristinata dalla l. 30 dicembre 2024, n. 207).
Ma proprio dalla considerazione dell'inoperatività nell'anno 2024 della morosità incolpevole può trarsi un'indicazione utile ai fini della valutazione dell'istituto della morosità incolpevole.
Va infatti ricordato che nell'anno 2024 il numero dei provvedimenti di rilascio emessi è risultato di 40.158 ed il numero degli sfratti eseguiti con l'intervento dell'ufficiale giudiziario è risultato di 21.337. Per tale anno, pertanto, il rapporto convalide/esecuzioni è risultato di 1/0,53. Si tratta - come si vede - esattamente della stessa percentuale che era stata registrata negli anni 2017 e 2019!
Orbene, ove si consideri che negli anni 2017 e 2019 erano vigenti e trovavano applicazione le disposizioni in tema di morosità incolpevole mentre nell'anno 2024 queste disposizioni non hanno trovato applicazione, pare debba concludersi che le disposizioni in materia di morosità incolpevole - così come esse sono state formulate ed applicate - risultano anche sulla base di queste considerazioni prive di alcun effetto poiché il dato relativo al rapporto convalide/esecuzioni è rimasto sempre lo stesso, sia in presenza sia in assenza dell'applicazione delle disposizioni sulla morosità incolpevole.
Ciò ci sembra che debba condurre a meglio analizzare le disposizioni in materia di morosità incolpevole ed a correggerne l'impostazione nell'ottica della loro operatività.
c) Le considerazioni a proposito delle locazioni brevi
Dai dati che stiamo esaminando possiamo trarre anche un'ulteriore considerazione.
Come si è visto, i dati emersi confermano anche per l'anno 2024 un andamento dell'insieme dei provvedimenti di sfratto e delle esecuzioni dei rilasci che vede una complessiva e sensibile riduzione rispetto al passato: rispetto alla situazione rilevata nel periodo che ha preceduto l'emergenza da Covid-19 le condizioni attuali del comparto degli sfratti per le locazioni abitative presentano numeri davvero molto inferiori.
Ciò sembra debba condurre a porre in dubbio la fondatezza dell'affermazione che da tante parti viene formulata circa l'esistenza nei tempi più recenti di una generale e diffusa tendenza all'abbandono - da parte di tanti proprietari di immobili ad uso abitativo - della locazione tradizionale al fine di destinare gli immobili alla locazione breve o turistica.
Pare infatti chiaro che, se fosse presente e diffusa - come da molti si afferma - una tale tendenza, dovrebbe ipotizzarsi che la maggioranza dei locatori sia spinta ad utilizzare in ogni occasione possibile gli strumenti che consentissero di ottenere la libertà dell'immobile locato per poterlo adibire ad oggetto di locazione breve: con la conseguenza che i locatori non perderebbero occasione per dare corso alle procedure giudiziarie dirette al rilascio degli immobili. Il che avrebbe dovuto comportare che negli ultimi anni il numero degli sfratti - sia per finita locazione sia per morosità - avrebbe dovuto aumentare.
Il fatto che, invece, il numero degli sfratti diminuisca - o che comunque esso non aumenti - ci porta a chiederci se sul piano della realtà l'affermazione della generale tendenza sopraindicata abbia fondamento.
d) Il rapporto con la situazione propria delle locazioni agevolate
Resta confermata dai dati esaminati anche un'ulteriore osservazione che avevamo avuto modo di formulare nel passato in relazione al raffronto tra il numero degli sfratti e la diffusione delle locazioni abitative agevolate (le locazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 l. n. 431/1998).
Se poniamo a confronto i dati relativi agli sfratti con i dati che sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate circa il numero e la tipologia dei contratti di locazione stipulati nei diversi anni (si veda, quanto all'anno 2024, il rapporto immobiliare dell'Agenzia delle entrate circa le compravendite e le locazioni degli immobili ad uso residenziale reso pubblico il 20 maggio 2025) possiamo ricavare informazioni utili circa l'evolversi della realtà delle locazioni abitative.
Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate con il rapporto annuale anzidetto, i contratti di locazione agevolata stipulati nell'anno 2024 sono risultati complessivamente 241.877, con un aumento pur modesto rispetto all'anno 2023 (anno nel quale i contratti anzidetti erano risultati complessivamente 241.534).
Il dato importante ai fini che stiamo considerando si ricava dal raffronto tra il numero dei contratti di locazione agevolata stipulati nell'anno 2024 ed il numero dei contratti agevolati stipulati nell'anno 2017, che è l'anno nel quale è stato emanato il d.m. 16 gennaio 2017 che disciplina le locazioni agevolate.
Nel 2017 i contratti di locazione agevolati sono stati complessivamente 203.746: si è avuto dunque un incremento - nel rapporto tra il dato del 2017 ed il dato del 2024 - del 18,7%.
Orbene, se confrontiamo il dato ora ricordato con ciò che si ricava dal confronto tra gli sfratti rilevati dal Ministero dell'Interno nei due anni anzidetti (2024 e 2017) notiamo che i dati relativi a questi due anni indicano una riduzione del numero dei provvedimenti di sfratto emessi, in tale periodo, del 32.88%. Emerge così che in tale periodo il considerevole incremento del numero delle locazioni abitative agevolate ex art. 2, comma 3, della l. n. 431/1998 si è accompagnato ad una contemporanea ampia riduzione del numero degli sfratti.
Il che induce a pensare che il ricorso alle locazioni agevolate determini le condizioni perché il numero degli sfratti si riduca.
e) Le nuove iniziative normative in tema di sfratto
Da notare infine che non sembra che invece le più recenti iniziative normative che hanno riguardato la disciplina dei procedimenti di sfratto abbiano potuto (quantomeno ancora) produrre effetti sulla situazione relativa agli sfratti presa in considerazione dal documento in esame.
Due - in particolare - sono le recenti iniziative della natura indicata alle quali può pensarsi.
La prima è costituita dal prolungamento a sei mesi - ad opera del d.lgs. n. 216/2024 - della durata della procedura di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, durata che in precedenza era fissata in 3 mesi.
Si tratta di disposizione che, pur riguardando - quanto all'aspetto della materia delle locazioni che qui interessa - solo i casi in cui le controversie in tema di rilascio degli immobili locati superino la fase sommaria del procedimento speciale di sfratto, può avere effetto sulla durata di una parte almeno dei procedimenti diretti al rilascio degli immobili locati
Ciò detto, va però segnalato che la nuova disposizione ha trovato applicazione solo a far tempo dal 25 gennaio 2025: il che significa che è pertanto escluso che la novità abbia influenzato in alcun modo i dati sugli sfratti relativi all'anno 2024.
La seconda disposizione che è stata recentemente introdotta relativamente al procedimento di sfratto è costituita dall'integrazione del testo dell'art. 660 c.p.c.: si è imposto l'inserimento nell'atto di intimazione dell'avvertenza all'intimato che egli può fare ricorso - ove ne sussistano le condizioni - alle disposizioni in tema di gratuito patrocinio. La novità è stata introdotta dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ed ha iniziato a trovare applicazione dal mese di novembre 2024.
Sul piano dei fatti la nuova disposizione ha dato luogo - in occasione dell'avvio della sua applicazione - all'allungamento sul piano concreto dei tempi di durata di molti procedimenti di sfratto poiché in tutti i casi in cui l'indicazione introdotta dalla nuova norma non era stata inserita (trattandosi di disposizione nuova e non ancora conosciuta da tutti gli operatori) nell'atto di intimazione dello sfratto è stata disposta dal giudice la rinnovazione dell'intimazione con conseguente dilazione dei tempi di svolgimento del procedimento.
Anche in questo caso però - trattandosi di situazione (peraltro soltanto eventuale e contingente) che si è verificata solo a far tempo dalla fine dell'anno 2024 - la condizione descritta non può avere avuto un effetto significativo sui procedimenti di sfratto relativi all'anno 2024.