Aereo colpito da un fulmine ed esonero dal risarcimento nel diritto europeo
17 Ottobre 2025
Il caso trae origine da un volo Austrian Airlines, che, poco prima dell'atterraggio a Iași (Romania), è stato colpito da un fulmine. Le ispezioni di sicurezza richieste hanno impedito all'aereo di effettuare il successivo volo per Vienna, causando al passeggero un ritardo superiore a sette ore. Il diritto al risarcimento è stato contestato dalla compagnia che ha invocato la “circostanza eccezionale”. Il giudice austriaco ha chiesto l'interpretazione di tale nozione alla Corte di giustizia UE, alla luce del Regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte ha chiarito che gli eventi meteorologici, inclusi i fulmini, rientrano nelle circostanze eccezionali previste dalla normativa UE quando sono incompatibili con le operazioni di volo, anche nel caso in cui siano previste ispezioni di sicurezza obbligatorie non intrinsecamente legate al sistema operativo dell'aeromobile. Infatti, il danno prodotto dal fulmine si pone in una cornice esterna alla normale attività della compagnia aerea e sfugge dal suo controllo. Tale interpretazione della normativa garantisce la sicurezza dei passeggeri e scoraggia le compagnie aeree dal trascurare le misure necessarie in questi casi a favore della puntualità dei propri voli. Tuttavia, resta a carico del vettore l'onere di provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo o la cancellazione. Spetterà al giudice nazionale valutare se Austrian Airlines ha diligentemente adempiuto a tale obbligo. |