Responsabilità del passeggero su ciclomotore non omologato solo se la condotta causa il danno
16 Ottobre 2025
Responsabilità del passeggero su ciclomotore non omologato In caso di incidente stradale, non si può riconoscere il concorso di colpa del passeggero soltanto perché è salito su un ciclomotore che può trasportare solo il conducente. La ratio di tale principio risiede nel fatto che non si può pretendere che il trasportato sia conscio delle caratteristiche di omologazione del mezzo. Ne consegue che il mero fatto di essere salito a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri non è di per sé anche causa della caduta e, pur costituendo condotta colpevole, tuttavia non è diretta causa del danno. Anche ammesso che il trasportato sapesse del limite di utilizzo del motoveicolo, ossia del fatto che non poteva salirci sopra, ciò lo costituisce in colpa, ma non dice alcunché sul fatto che egli abbia causalmente contribuito al proprio danno (Cass., 6 febbraio 2025, n. 2970). Pertanto, la violazione della norma sulla circolazione stradale non è sufficiente da sola ad integrare una corresponsabilità del trasportato nel sinistro, ma è necessario che la relativa condotta abbia esplicato un'incidenza causale sull'evento dannoso. Il danno da perdita della capacità lavorativa generica rientra nel danno biologico La perdita (o riduzione) della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nella difficoltà di esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa confacente alle proprie attitudini (anche se effettivamente non si percepiva un reddito al momento del sinistro), mentre la perdita (o riduzione) della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro. In caso di perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, questa non può costituire una voce autonoma, ma rientra nel danno biologico (nel caso di specie, le conseguenze della menomazione patita da parte attorea, che hanno causato una riduzione della capacità lavorativa generica, vengono considerate generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificando alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale). |