Gestione delle spese del maggiorenne post università
17 Ottobre 2025
Per rispondere a tale quesito è, innanzitutto, opportuno ricordare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio occorre distinguere tra esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio che, fissi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice – o consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, ovvero le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proposizione del contributo alle condizione economico-patrimoniali del genitore onerato. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, non vi è dubbio che un titolo giudiziario invocato (quale il decreto del Tribunale con cui venga stabilito un onere di mantenimento del figlio maggiorenne) possa essere posto a base del recupero delle spese universitarie e di quelle collegate dello studente “fuorisede”, qualificabili come spese straordinarie “routinarie”, in quanto certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, sebbene non quantificabili a priori, a maggior ragione se tali spese siano sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento giudiziario posto a fondamento della pretesa ed espressamente indicate tra quelle straordinarie. Diverso è, invece, il caso delle spese sostenute per la formazione post universitaria del figlio nel caso in cui egli frequenti un master post universitario ovvero un corso presso un Centro sperimentale, con esperienza lavorativa e soggiorno in altra città. Tali spese non hanno natura universitaria, quindi, non sono ricomprese tra le spese straordinarie “routinarie” e, rivestendo carattere di rilevanza e imprevedibilità, dovrebbero essere accertate mediante autonoma azione giudiziaria (Cass. sez. I, 10 luglio 2023, n. 19532). In applicazione dei richiamati principi, deve, quindi, escludersi il diritto di procedere a esecuzione forzata in virtù di un titolo che preveda un onere di mantenimento, con riferimento a spese abitative, di viaggio e accessorie, relative al periodo successivo alla conclusione del percorso di studi universitario. |