Sulla revoca per giusta causa degli amministratori in pendenza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi
15 Ottobre 2025
L'art.120-bis CCII, (come modificato dal d.lgs. n. 136/2024) prevede che, in pendenza di una domanda d'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, gli amministratori possano essere revocati solo per giusta causa. La ratio della norma è quella di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell'impresa in capo alla governance, anche nell'ottica di superare eventuali resistenze da parte dei soci: tale deminutio dei poteri dell'assemblea dei soci ha ragion d'essere esclusivamente nell'arco temporale che va dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione. In tale contesto, sebbene il quarto comma dell'art. 120-bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione - alla omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell'organo amministrativo cessa anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi. |