La nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo rispetto alla previsione dell’art. 182, comma 2, c.p.c.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
14 Ottobre 2025

L'Adunanza Plenaria si è espressa in tema di nullità della procura speciale e della diversa disciplina contenuta nell'art. 39, comma 1, del c.p.a. e nell'art. 182, comma 2, del c.p.c,

I quesiti rimessi all'esame di questa Adunanza Plenaria hanno riguardato la possibilità o meno di emendare il vizio afferente al rilascio della procura alle liti o la [successiva] rinnovazione della stessa”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, comma 1, del c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, del c.p.c, ovvero se tale ultima disposizione si applichi anche al processo amministrativo in virtù della ‘disposizione di raccordo' contenuta nell'art. 39, comma 1, del c.p.a., ai sensi del quale “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”.

Il collegio ha ritenuto che – in considerazione dell'autonomia strutturale, funzionale ed applicativa del codice del processo amministrativo - l'etero-integrazione delle sue disposizioni con quelle previste dal codice di procedura civile può aversi, quale elemento di chiusura del sistema, solo nei limiti stabiliti dall'art. 39 del c.p.a.

Pertanto, l'Adunanza Plenaria ha risposto ai quesiti sollevati dalla Sezione rimettente nei seguenti termini:

i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l'applicazione del codice di procedura civile”;

ii) la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo”.

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