Sulla vicinitas e sull’illegittimità di un titolo unico per intervento di cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di una casa di commiato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
15 Ottobre 2025

La vicinitas da sola non basta a fondare l'interesse al ricorso: serve un pregiudizio concreto, attuale e immediato; la normativa regionale sulle case del commiato impone criteri immediatamente applicabili per cui ne consegue l'illegittimità del titolo unico che non rispetti tali criteri, indipendentemente dall'adeguamento dei regolamenti comunali.

La controversia trae origine dall'impugnazione del titolo unico rilasciato da un Unione Montana – SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), con cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso di un immobile in casa del commiato, ai sensi dell'art. 9-bis della l.r. Marche n. 3/2005. L'immobile ricadeva all'interno del piano di lottizzazione del Comune, in zona classificata dal PRG, destinata a espansione produttiva privata. L'appellante, proprietario di immobili artigianali confinanti, ha contestato la legittimità del titolo edilizio rilasciato ad una società di Onoranze Funebri, ritenendo la destinazione d'uso incompatibile con le previsioni urbanistiche e la convenzione di lottizzazione.

Dopo una fase istruttoria in cui il Comune aveva inizialmente espresso parere negativo, la pratica era stata riesaminata favorevolmente, a seguito di osservazioni della controinteressata e di chiarimenti richiesti alla Regione Marche. Il Comune aveva ritenuto la casa funeraria assimilabile a un'attività artigianale di servizio, imponendo tuttavia prescrizioni volte a escludere le attività di natura commerciale connesse alla vendita di articoli funerari. Sulla base di tale parere favorevole, il SUAP aveva quindi rilasciato il titolo unico impugnato. Il ricorso proposto dall'appellante innanzi al TAR Marche era stato rigettato, con assorbimento delle questioni di rito relative alla legittimazione e all'interesse ad agire. La decisione di primo grado è stata appellata dal proprietario confinante sostenendo l'erroneità della qualificazione urbanistica della casa del commiato come attività artigianale, evidenziando la sua natura di servizio pubblico assimilabile a strutture sanitarie e dunque non compatibile con le destinazioni d'uso ammesse senza previa variante urbanistica e carenza istruttoria.

Il Collegio in via preliminare ha esaminato le questioni di rito sollevate dalle parti. In particolare in tema di legittimazione ad agire, il Collegio ha precisato che in applicazione dei principi elaborati da Ad. plen. n. 22 del 2021 nel giudizio occorre specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa dal ricorrente, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. La mera vicinitas pur rilevante per individuare la legittimazione non è sufficiente di per sé a fondare l'interesse al ricorso, essendo necessario dimostrare un pregiudizio concreto, attuale e immediato derivante dall'atto impugnato. Tale requisito serve anche a prevenire azioni di carattere meramente emulativo, imponendo al ricorrente l'onere di indicare in che modo specifico il provvedimento incida sulla sua posizione sostanziale.

In tale prospettiva il Collegio ha precisato che la normativa regionale sulle case del commiato, oltre a richiederne l'inserimento negli strumenti urbanistici, prevede una disciplina transitoria immediatamente applicabile, fondata sull'individuazione di determinati criteri (zone ammesse, esclusione da usi abitativi e turistici, riservatezza, accessibilità, parcheggi) che includano anche la compatibilità con le attività circostanti, ne deriva che il titolo unico rilasciato in contrasto con tali criteri è illegittimo, a prescindere dal mancato adeguamento dei regolamenti comunali.

Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto che pur essendo i fondi delle parti confinanti, essi hanno destinazioni profondamente diverse in quanto l'area dell'appellante è produttiva, mentre la casa del commiato costituisce un servizio di natura del tutto differente. Tale circostanza rende evidente il pregiudizio, in quanto l'inserimento di un'attività funeraria in un contesto produttivo comporta effetti significativi sotto il profilo urbanistico e imprenditoriale. Le stesse norme regionali disciplinanti la materia richiamano l'esigenza di riservatezza, che nella fattispecie non è stata adeguatamente considerata. L'appellante, già in primo grado, ha lamentato il deprezzamento del proprio immobile e l'alterazione delle caratteristiche urbanistiche complessive dell'area, con ricadute negative sulla possibilità di vendita o locazione. L'attività funeraria, percepita come incompatibile con gli usi previsti dal piano di lottizzazione e con quelli attualmente esercitati, comporterebbe infatti una perdita di valore patrimoniale e un aggravio del carico urbanistico, in particolare per l'aumento del traffico. Inoltre, dalla contiguità dei fondi deriva che la casa del commiato sarebbe direttamente visibile dal terreno dell'appellante, rendendo non necessarie ulteriori verifiche sul pregiudizio effettivo subito.

Sempre in tema di legittimazione ad agire rispetto al profilo della lottizzazione, il Collegio ha chiarito che la legittimazione dell'appellante si fonda sul contenuto dell'art. 67 delle norme tecniche di attuazione del PRG, che disciplina le destinazioni ammesse nell'area ove insiste l'immobile destinato a casa del commiato. Da tale disciplina emerge che la zona ha una chiara vocazione produttiva e commerciale strettamente collegata all'attività industriale e artigianale, con finalità specificamente rivolte al sostegno e al corredo delle attività insediate. Perciò, in tale contesto, l'inserimento di una casa del commiato, che per natura e funzione non risponde a tale destinazione produttiva, si pone come elemento potenzialmente incompatibile. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che l'appellante, quale proprietario di immobili all'interno del comparto, è legittimato a ricorrere proprio in quanto soggetto inciso dall'alterazione dell'assetto urbanistico previsto dalla lottizzazione.

Nel merito il Collegio ha affrontato due profili, ovvero la natura dell'attività e l'istruttoria svolta, rilevando che, in base all'art. 9-bis l.r. Marche n. 3/2005, i criteri di localizzazione delle case del commiato (compatibilità con le attività circostanti, riservatezza, accessibilità e spazi di sosta) sono immediatamente vincolanti anche in via transitoria, indipendentemente dall'adeguamento dei regolamenti comunali. Poiché tali condizioni risultano assenti, il titolo è illegittimo già sotto questo profilo. Sulla qualificazione urbanistica, il Collegio ha evidenziato che la struttura non può essere assimilata all'“artigianato di servizio” previsto dall'art. 67 delle NTA del PRG, nozione da intendersi come attività servente a quella produttiva e non come attività autonoma e distinta quale una casa del commiato. Ne consegue la non conformità alla destinazione produttiva dell'area e la violazione della convenzione di lottizzazione. Infine, il Collegio ha evidenziato anche una carenza istruttoria poiché il Comune si è limitato a richiamare genericamente la norma regionale senza effettuare le verifiche concrete su compatibilità, riservatezza, accessibilità e parcheggi. Tale lacuna determina un ulteriore vizio del provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato.

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