La notificazione a mani del portiere non richiede la ricezione della c.d. raccomandata informativa
17 Ottobre 2025
La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie in cui la ricorrente Agenzia delle Entrate denunciava, tra l'altro, la violazione dell'art. 139 c.p.c., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, l'avviso di ricevimento e l'attestazione di avvenuta spedizione della c.d. «raccomandata informativa». In merito i giudici di legittimità hanno evidenziato che, con riferimento alla cartella di pagamento, si trattava di notificazione ex art. 139 c.p.c. a mani del portiere che - a differenza della notificazione ex art. 140 c.p.c. - non richiede la ricezione della raccomandata informativa (Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012). La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. (e art. 8 l. n. 890/1982), infatti, si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, comma 4, c.p.c., ovvero della l. n. 890/1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a «persona diversa» vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine; è per questo, pertanto, che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della l. n. 890/1982, ai sensi dell'art. 8 (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; con la conseguenza che la prova del perfezionamento della notificazione potrà essere data soltanto con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Nel caso esaminato, dunque, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., in quanto il plico contenente l'atto tributario era stato ritirato dal portiere dello stabile di residenza/domicilio del destinatario, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica, la notificazione risultava perfezionata, non essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della suddetta comunicazione di avvenuta notifica. |