I club di calcio e i giocatori hanno il diritto di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi dal TAS

Redazione Scientifica Processo amministrativo
15 Ottobre 2025

I lodi del Tribunale Arbitrale dello Sport non hanno automaticamente valore vincolante nell'Unione Europea.

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che nei rapporti tra le parti di una controversia connessa all'esercizio di uno sport, in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea, il lodo arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di uno Stato membro, non può avere automaticamente autorità di cosa giudicata o valore probatorio nei confronti dei terzi  negli Stati membri, se non è stata previamente controllata la sua conformità ai principi e alle norme di ordine pubblico dell'Unione da parte di un giudice di tale Stato membro legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale.

La Corte di giustizia ha precisato che, se una norma nazionale impedisce al giudice nazionale di verificare la conformità di un lodo arbitrale sportivo emesso dal TAS ai principi dell'Unione europea, essa deve essere disapplicata. Il giudice nazionale è obbligato a garantire la piena efficacia dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che assicurano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

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