Prova testimoniale: ammissibile per accertare l'esatta dinamica di un sinistro mortale
22 Ottobre 2025
La vicenda esaminata riguardava un giudizio promosso per il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal coniuge ed erede della vittima, deceduta in seguito ad un incidente mortale occorso al termine di una discesa su uno scivolo in un parco acquatico. La domanda veniva rigettata nei primi due gradi di giudizio, per cui l'attrice ricorreva in cassazione, lamentando, per quanto di interesse, la mancata ammissione della prova testimoniale (di cui trascriveva pedissequamente i capitoli formulati), articolata al fine di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi. In merito la Suprema Corte ha evidenziato che, in linea generale, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass. n. 32547/2024; Cass. n. 34189/2022; Cass. n. 18222/2004). Con riferimento alla vicenda scrutinata, i giudici hanno ritenuto il giudizio di irrilevanza ed ininfluenza espresso nella sentenza impugnata, oltre che del tutto privo di motivazione, inficiato da logica incoerenza, in quanto i capitoli di prova orale valutati avevano ad oggetto l'accadimento di vita, la dinamica del sinistro mortale, riguardata sotto plurimi e dettagliati aspetti spazio-temporali, esponendo circostanze idonee a giustificare una ricostruzione della vicenda fattuale in termini conformi a quanto prospettato a suffragio della domanda risarcitoria. Inoltre, del tutto mancante di giustificazione è stata ritenuta la mancata ammissione della prova testimoniale riferita ad altri capitoli di prova, tali da poter dimostrare, in punto di fatto, la veridicità dell'assunto attoreo, cioè una differente eziologia dell'evento mortale, presupposto per affermare la responsabilità (quantomeno concorrente) della convenuta nella causazione dell'evento. Il rigetto della prova orale statuito dal giudice territoriale concretizza, in tal caso, secondo la Corte, anche una lesione del diritto di difesa, il quale si traduce nel diritto di provare il fondamento della propria pretesa: e tanto in forza del principio secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benchè la parte avesse offerto di adempierlo (in tal senso, oltre alla citata Cass. n. 32547/2024, Cass. n. 24205/2019). Per i motivi illustrati la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione. |