Impugnazione spedita ad indirizzo non compreso nell'elenco DGSIA: è ammissibile?
Michele Toriello
23 Febbraio 2026
Le Sezioni Unite hanno dato continuità all’indirizzo maggioritario, ad avviso del quale è inammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo che, pur se riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, non è ricompreso nell'elenco di cui al decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020.
Questione controversa
Ci si chiede se possa essere ritenuta ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Un primo orientamento ritiene che il caso di specie rientri nella previsione dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, a mente del quale «fermo restando quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: .. c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello».
La sanzione di inammissibilità non può, dunque, essere evitata attraverso l'applicazione dei principi sul favor impugnationis e sul raggiungimento dello scopo, non applicabili al caso di deposito telematico, poiché il legislatore ha disciplinato il percorso telematico del ricorso, individuando le caratteristiche tanto dell'indirizzo di posta emittente (quella certificata del difensore), quanto di quello ricevente (uno di quelli elencati dal DGSIA), con previsioni analitiche e di dettaglio che ostano ad una interpretazione che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore.
Peraltro, si è osservato, la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di rito (artt. 311 e 324 c.p.p.) non contempla cause di inammissibilità legate all'individuazione errata del luogo di deposito in sé, tanto che l'unica causa di inammissibilità prevista è quella della tardività, laddove il ricorso non giunga entro il termine di legge nella cancelleria del giudice competente. La nuova disciplina prevede, invece, una espressa e specifica causa di inammissibilità quando l'indirizzo di posta elettronica destinatario dell'impugnazione non sia quello individuato dall'autorità ministeriale, nell'ottica della semplificazione, della razionalizzazione e dell'accelerazione delle scansioni processuali che costituisce l'essenza della riforma introdotta sul punto dalla cd. riforma Cartabia.
Se, dunque, si accedesse ad una diversa interpretazione, ammettendo il deposito dell'atto presso ogni indirizzo di posta elettronica comunque riferibile all'ufficio giudiziario di destinazione, ed in ipotesi anche presso quelli degli uffici giudiziari incompetenti, o, infine, anche presso gli indirizzi mail dei giudici tabellarmente designati ad occuparsi del processo in cui l'atto di parte si inserisce, indirizzi tutti non ricompresi nell'allegato al provvedimento ministeriale (ed assegnati agli uffici ed ai singoli per finalità diverse da quelle del deposito degli atti), si cancellerebbe ogni requisito di forma, e si consentirebbe l'individuazione di forme di presentazione del ricorso diverse rispetto a quelle volute dal legislatore: un esito che non può corrispondere alla ratio legis e non può essere dedotto dal favor impugnationis, tanto più ove si consideri che gli indirizzi dedicati sono stati indicati in un provvedimento generale del Ministero, facilmente accessibile, emanato ormai da oltre quattro anni, ampiamente conosciuto ed utilizzato da tutti gli operatori del settore, ed altresì che è stato reso evidente a tutti, con l' «espressione» contenuta nella prima parte di ognuno di questi indirizzi di posta elettronica, la loro «funzione», ossia il «depositoattipenali».
I sostenitori di questo orientamento ritengono che non vi sia alcun conflitto con le fonti sovranazionali, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, alla sola condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso alla giustizia in un modo tale che esso risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, § 36) (1).
Secondo altra linea esegetica, l'impugnazione spedita ad un indirizzo di posta elettronica certamente riferibile all'ufficio competente a deciderla, anche se non ricompreso nel provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, non è inammissibile, ove la cancelleria del giudice procedente prenda comunque in carico l'atto entro i termini di legge.
L'orientamento trae spunto dai principi generali sulla sorte dell'atto di impugnazione irritualmente presentato, ma pervenuto tempestivamente alla cancelleria del giudice competente, affermati da Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2020, dep. 2021, n. 1626, e da quelli affermati dalle fonti sovranazionali che, in tema di giusto processo, pur riconoscendo agli Stati un certo margine di apprezzamento sulla possibilità di imporre requisiti formali, vietano che l'accesso dell'individuo alla giustizia risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza.
Il criterio del raggiungimento dello scopo viene, dunque, ritenuto principio generale del sistema, nonostante il codice di rito penale non contenga una norma sovrapponibile a quella dell'art. 156, comma 3, c.p.p., e ne affidi l'operatività ad un settore circoscritto, quello delle comunicazioni ad opera dell'autorità giudiziaria, stabilendo, all'art. 184 comma 1, c.p.p. che «la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire».
Viene, infine, evidenziato che l'attestazione della ricezione dell'atto da parte del cancelliere completa la fattispecie del deposito dell'impugnazione, consentendo il pieno controllo del «percorso telematico» dell'impugnazione, e, dunque, la sua spedizione ad un indirizzo comunque censito tra quelli elencati dal richiamato decreto D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020 (2).
(1) Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2024, n. 11795; Cass. pen., sez. I, 9 febbraio 2024, n. 25527; Cass. pen., sez. V, 31 ottobre 2024, dep. 2025, n. 2458; Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2025, n. 24604; Cass. pen., sez. V, 1° luglio 2025, n. 28163.
(2) A favore di questo orientamento si è espressa Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2025, n. 19415.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 2025, n. 33741
La Corte era chiamata a deliberare sul ricorso presentato dal difensore di indagato raggiunto da ordinanza coercitiva, la cui richiesta di riesame era stata dichiarata inammissibile dai giudici distrettuali, in quanto, pur se tempestivamente giunta nella cancelleria del competente tribunale del riesame, risultava essere stata depositata telematicamente non all'indirizzo indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma ad altro indirizzo di posta elettronica comunque riferibile al medesimo ufficio.
La Prima Sezione penale, richiamato il testo dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, ha rilevato che il caso di specie è diverso da quelli, analoghi ma non del tutto sovrapponibili, nei quali l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui è stata inviata l'impugnazione appartiene ad un ufficio giudiziario diverso da quello competente a riceverla (in questo caso la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere l'impugnazione inammissibile; va, tuttavia, ricordato che Cass. pen., sez. I, 1° luglio 2025, n. 30075 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione appena citata, «nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto .. pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione»), e da quelli nei quali l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui è stata inviata l'impugnazione appartiene all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è ricompreso nel decreto D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, ma è diverso da quello deputato alla ricezione di questa tipologia di impugnazione (in tal caso all'interpretazione più rigorosa, patrocinata da Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2024, n. 47557, si affianca quella, sostenuta da Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2023, dep. 2024, n. 4633, e da Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2025, n. 24346, che, valorizzando la circostanza che l'indirizzo comunque rientra tra quelli censiti nel decreto D.G.S.I.A., ritiene che l'impugnazione non possa in questo caso essere dichiarata inammissibile).
Ha, poi, dato atto del contrasto giurisprudenziale insorto in relazione al caso in cui, nonostante sia stata spedita ad un indirizzo non presente nel citato decreto D.G.S.I.A., l'impugnazione sia tempestivamente giunta nella cancelleria del giudice che procede, essendo stata spedita ad indirizzo comunque riferibile a quell'ufficio giudiziario: «In questo caso intermedio – in cui lo scostamento della vicenda concreta dal modello legale non è così poco pronunciato da essere risolvibile ritagliando tale ipotesi concreta dalla lettera dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), ma non è così tanto pronunciato da non essere risolvibile se non eventualmente mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma – nella giurisprudenza della Corte sono emersi due orientamenti, che concordano nel ritenere tale caso ricompreso nella previsione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e quindi suscettibile di determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma divergono sul ritenere sanabile o meno l'errore commesso nel deposito dell'impugnazione, attraverso il principio del raggiungimento dello scopo».
In ragione del rilevato contrasto, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue: «se, nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione».
Informazione provvisoria
All'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, le Sezioni Unite hanno dato alla questione controversa risposta «negativa, ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata Inammissibile per tardività».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 11 dicembre 2025, dep. 2026, n. 6565
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando in particolare le specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione proposta in via telematica - ulteriori a quelle generali di cui all'art. 591 c.p.p. - previste dall'art. 87-bis , comma 7, d.lgs. n. 150/2022, e dopo aver illustrato i discordanti orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno dato continuità all'indirizzo maggioritario, ad avviso del quale è inammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo che, pur se riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, non è ricompreso nell'elenco di cui al decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020.
A favore di questa soluzione militano, innanzitutto, tanto «il criterio dell'interpretazione letterale della norma, dettato dall'art. 12 preleggi, che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesi di inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico, non consente di attribuire all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 un significato diverso da quello reso palese dal «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», quanto la ratio delle disposizioni normative in questione, che rispondono «all'esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti».
Se ne ricava che «ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all'ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale».
La soluzione privilegiata appare, peraltro, coerente con il principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost., «sotto il profilo della prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice, impedendo che sia quest'ultimo a definirle ex post, come, invece, avverrebbe ove si aderisse all'indirizzo di segno contrario», ed è, altresì, funzionale al principio della ragionevole durata del processo, «nel senso che la preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati permette al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in una rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione».
Le Sezioni Unite hanno, poi, chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione spedita ad un indirizzo PEC diverso da quello prescritto non confligge con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalle più recenti pronunce in argomento della Corte EDU: «le sentenze ascrivibili all'orientamento minoritario, nell'evocare l'art. 6, § 1, CEDU e la giurisprudenza sovranazionale, hanno omesso di spiegare - con ciò riconoscendo, all'evidenza, l'assenza di specifiche controindicazioni nella norma - perché, in concreto, la disciplina introdotta dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 costituirebbe, in primo luogo, una «restrizione» alla facoltà d'impugnazione e, in secondo luogo, perché essa non sarebbe «prevedibile», perché avrebbe imposto un «onere eccessivo» al cittadino a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento e, infine, perché sarebbe «intrisa da eccessivo formalismo». Del resto, che nessuna restrizione all'accesso «sostanziale» alla giustizia possa imputarsi alla disposizione in esame lo rivela in modo palese proprio la specifica connotazione del regime transitorio de quo, atteso che esso consente all'interessato e al suo difensore tecnico una duplice opzione, prevedendo quella per il deposito telematico in alternativa al deposito cartaceo o in forma analogica. La modalità telematica, quindi, nel regime vigente, aggiunge un'ulteriore opzione - arricchendo, quindi, non restringendo l'esercizio del diritto di difesa - a quella, tuttora valida, del deposito cartaceo, che può essere, parimenti, coltivata. È evidente, peraltro, che una volta prescelta la soluzione telematica, l'interessato non potrà che attenersi alla disciplina che il legislatore ha inteso approntare fruendo dello spazio di discrezionalità riconosciutogli anche dalla Corte sovranazionale. Né può ritenersi inficiata da «eccessivo formalismo» la prevista veicolazione dell'atto d'impugnazione a un determinato indirizzo PEC attribuito dal decreto DGSIA», poiché «il provvedimento ministeriale del 9 novembre 2020 costituisce atto generale, pubblico e facilmente accessibile anche da fonti aperte. Gli indirizzi in esso elencati sono chiaramente riconoscibili per la comune espressione iniziale «depositoattipenali», seguita dalla specificazione dell'ufficio competente, sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore».
Ciò posto, le Sezioni Unite si sono interrogate sulla sorte di quelle impugnazioni che, pur se spedite ad indirizzo PEC errato, siano comunque pervenute all'ufficio competente a decidere sull'impugnazione.
Non vi è spazio per una declaratoria di inammissibilità quando l'impugnante, accortosi del proprio errore, abbia nuovamente e tempestivamente trasmesso l'atto all'indirizzo corretto, «non potendosi reputare consumato il potere di impugnazione ove il termine di legge non sia ancora maturato».
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui l'impugnazione venga inoltrata all'ufficio competente a decidere su di essa dal cancelliere addetto all'ufficio ricevente, entro i prescritti termini di decadenza, assumendo decisivo rilievo la circostanza che «l'atto digitale, seppure in virtù dell'intervento di un addetto all'ufficio destinatario, sia stato, comunque, entro il termine di legge, trasmesso, sempre digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica contenuto nell'elenco del decreto direttoriale. La trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario, in questo modo, garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa, sub specie del diritto all'impugnazione, che viene sottoposta, tempestivamente, al giudice competente con modalità conformi al sistema. Il mezzo tecnologico, del resto, consente agevolmente tale trasmissione e la tipicità del mezzo stesso garantisce che la PEC ricevuta resti inalterata rispetto a quella inoltrata. Il cancelliere competente, dal canto suo, nel ricevere l'impugnazione a lui inoltrata telematicamente da altro indirizzo, deve ritenersi perfettamente in grado di effettuare i controlli sulle specifiche tecniche di cui al comma 1 dell'art. 87-bis, a garanzia della regolarità formale e funzionale dell'atto, e di dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dal successivo comma 2. Tutto ciò fermo restando che, anche seguendo tale impostazione, non è esigibile, in quanto non previsto dalla legge, alcun obbligo, da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame, di trasmetterlo all'ufficio competente, sicché il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest'ultimo incombe esclusivamente sull'interessato a impugnare. La «continuità digitale» così assicurata dall'inoltro in via telematica, da parte dell'indirizzo escluso a quello incluso, della mail ricevuta dal primo, permette, in sostanza, di far rientrare tale fattispecie nella stessa lettera della norma, ove si consideri la pervenienza finale dell'atto all'indirizzo, comunque, corretto nei termini di legge e attraverso, appunto, un percorso «interamente telematico». In tal caso, peraltro, si tratterebbe non di «raggiungimento dello scopo» - fondato, peraltro, su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 c.p.p., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 87-bis con riguardo, appunto, alla peculiare disciplina della impugnazione a mezzo PEC - ma, piuttosto, di conformità dell'iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio».
A conclusioni diverse deve, invece, addivenirsi ove l'inoltro da parte del cancelliere sia stato solo cartaceo, e non anche telematico: ed invero, diversamente opinando si introdurrebbe, attraverso «una commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea nonché una sovrapposizione del domicilio fisico (cancelleria del tribunale del riesame) a quello digitale (preceduto dalla dicitura «depositoattipenali»), una distorsione evidente della disciplina dell'art. 87-bis - fondata, invece, proprio sulla rilevanza delle sole comunicazioni di posta elettronica (essendo irrilevante quant'altro compiuto al di fuori) e sul solo domicilio digitale - creando, così, una sorta di «ibridazione» chiaramente non consentita». Peraltro, «una soluzione del genere neutralizzerebbe il profilo, viceversa ineludibile, del controllo delle caratteristiche tecniche dell'atto, che compete alla cancelleria del giudice addetto alla ricezione. La consegna analogica, infatti, non consentirebbe la doverosa verifica delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. 21/02/2011, n. 44 [..], poi individuate nell'art. 12 del provvedimento DGSIA in data 16/04/2014, sostituito dall'art. 15 del successivo provvedimento DGSIA in data 02/08/2024 [..]. A conferma di quanto sopra, va, del resto, rilevato che il comma 2 dell'art. 87-bis, nel prevedere i compiti del personale di cancelleria relativi alla ricezione degli atti dei difensori, annovera fra essi quello di provvedere all'inserimento nel fascicolo cartaceo, tra gli atri atti, anche di copia analogica dell'atto ricevuto «con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio», sì che la corretta trasmissione all'indirizzo incluso nel decreto del Direttore generale assume un valore anche formale quanto alla regolare tenuta del fascicolo stesso, seppure non presidiato da sanzione di inammissibilità».
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa statuendo il seguente principio di diritto:
«L'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso».
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