La conversione dell’azione di annullamento in azione sull’accertamento dell’illegittimità dell’atto in ipotesi di intervenuta autotutela

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Ottobre 2025

L'annullamento di un atto di diffida, non già per l'intervenuta ottemperanza, ma per il successivo atto di ritiro della stessa, quale annullamento d'ufficio finalizzato a rimuovere l'atto (illegittimo) in precedenza adottato, comporta la conversione dell'azione di annullamento, ex art.  32, comma 2, c.p.a., in azione sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto di ritiro, nella parte in cui, pur eliminando la precedente diffida, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare tale illegittimità.

Con la sentenza in commento, il collegio ha statuito che le domande di annullamento delle diffide, contenute nel ricorso introduttivo e nel primo atto di motivi aggiunti proposti in primo grado, sono divenute improcedibili, in ragione dell'adozione del provvedimento di ritiro da parte dell'amministrazione. Una improcedibilità che non deriva dall'esecuzione delle diffide, quanto dal loro successivo ritiro a condizione di interpretare e qualificare tale atto come annullamento d'ufficio.

La qualificazione dell'atto di ritiro, come provvedimento di secondo grado in autotutela, comporta la conversione, ex art. 32, comma 2, cod. proc. amm., della domanda di annullamento del medesimo in domanda di mero accertamento dell'illegittimità del provvedimento, nella parte in cui, pur eliminando le precedenti diffide, ne conferma la legittimità, sussistendo un interesse ad accertare tale illegittimità, non solo ai fini risarcitori, ma anche conformativi della futura attività ispettiva. La fondatezza di detta azione è resa manifesta dall'intervenuto atto di autotutela.

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