La Corte costituzionale apre la strada per rimuovere il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata
Renato Bricchetti
20 Ottobre 2025
Con la sentenza numero 151 depositata il 16 ottobre la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis c.p., sulla circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
Premessa
La recidiva reiterata si ha se il recidivo (recidiva semplice, aggravata o pluriaggravata di cui ai primi tre commi dell'art. 99) commette un altro delitto non colposo.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il secondo comma dell'art. 62-bis c.p. stabilisce che, ai fini della loro applicazione nei casi di recidiva reiterata in relazione ai delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni (tra essi il sequestro di persona a scopo di estorsione), non si tiene conto dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, n. 3) (gravità del reato desunta dalla intensità del dolo o dal grado della colpa), e secondo comma (capacità a delinquere dell'imputato desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale).
Si può, invece, tenere conto, a seguito dell'intervento di C. cost. 10 giugno 2001, n. 183, della condotta susseguente al reato.
Infine, l'art. 69, comma 4, c.p. stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.
Gli elementi su cui si fonda la questione
La questione era fondata su questi elementi:
il reato commesso doveva essere qualificato come sequestro di persona a scopo di estorsione, delitto, incluso tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., che l'art. 630, comma 1, c.p. punisce con la pena da 25 a 30 anni di reclusione;
era plausibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la collaborazione prestata lealmente dall'imputato nel corso dell'intero giudizio, attraverso il contributo offerto alla ricostruzione dei fatti, profilo, di natura soggettiva (condotta susseguente al reato), utilizzabile - come si è detto - anche in relazione al sequestro estorsivo a seguito della sentenza 10 giugno 2011, n. 183 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 62-bis, comma 2, c.p.;
sussistevano le condizioni per riconoscere la recidiva reiterata (plurime condanne pronunciate per reati omogenei; il quadro di una carriera criminale ultradecennale connotata da reati gravi, contro la persona e il patrimonio; elementi sintomatici di una crescente pericolosità sociale, non contenuta neppure dalle misure di cautela personale disposte e dai periodi di detenzione ripetutamente patiti);
non sussistevano, per mancanza dei presupposti, altre circostanze attenuanti già sottratte dalla Corte costituzionale al divieto di prevalenza in esito al giudizio di bilanciamento con l'aggravante della recidiva reiterata, in particolare:
la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione (che consente di mitigare la pena «in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo») introdotta con sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2012, n. 68 (C. cost. 8 luglio 2021, n. 143);
la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla persona offesa dal reato nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio o la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità conseguito (cui è equiparato l'avere agito per conseguirlo), quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, cagionato alla persona offesa dal reato, nei delitti determinati da motivi di lucro (art. 62, n. 4, c.p.) (C. cost. 11 luglio 2023, n. 141).
A fronte di questi elementi si poneva il divieto, in deroga al regime ordinario del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata;
In sintesi, non era possibile, senza un intervento della Corte costituzionale, riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute per la condotta susseguente al reato tenuta dall'imputato) sulla recidiva reiterata.
I precedenti della Corte costituzionale
Come noto, la Corte è intervenuta già 14 volte (questa è la quindicesima) per dichiarare l'illegittimità costituzionale del divieto introdotto dall'art. 69, comma 4, c.p., rimarcando che il legislatore non può alterare «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» e valorizzando di volta in volta il criterio dell'eccessiva divaricazione tra pena base e pena prevista per il reato circostanziato (nel caso in esame pena base minima di 25 anni a fronte della pena minima di 18 anni e 6 mesi per il reato circostanziato), la particolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato (che può accomunare condotte marcatamente diverse e che necessitano di essere differenziate nella determinazione del trattamento sanzionatorio), il principio di individualizzazione della pena (che ammette esclusivamente una risposta sanzionatoria calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del principio di “personalità” della responsabilità penale), il canone della proporzionalità della pena (che «esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo»), il principio di eguaglianza, il principio di offensività (che esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo fatto di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali).
La Corte è intervenuta in relazione a (sul punto più ampiamente C. cost. 12 maggio 2023, n. 94):
circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva, in particolare:
circostanza attenuante riduzione «in misura non eccedente un terzo»: art. 65, comma 1, n. 3, c.p.) del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte con sentenza 13 maggio 2024, n. 86 in relazione al delitto di rapina (art. 628 c.p.) (C. cost. 21 luglio 2025, n. 117);
circostanza attenuante (ad effetto comune) del danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla persona offesa dal reato nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio ovvero circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità conseguito (cui è equiparato l'avere agito per conseguirlo), quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, cagionato alla persona offesa dal reato, nei delitti determinati da motivi di lucro (art. 62, n. 4, c.p.) (C. cost. 11 luglio 2023, n. 141).
circostanza attenuante dell'autoriciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1, comma 2, c.p. nella versione vigente fino alla sua sostituzione ad opera del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (C. cost. 12 ottobre 2023, n. 188);
circostanze attenuanti nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo (C. cost. 12 maggio 2023, n. 94);
circostanza attenuante (ad effetto comune) della lieve entità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione introdotta dalla Corte con sentenza 23 marzo 2012, n. 68 (C. cost. 8 luglio 2021, n. 143);
circostanza attenuante (ad effetto speciale: diminuzione della pena superiore ad un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.) del danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato dai fatti di bancarotta, fraudolenta e semplice, e di ricorso abusivo al credito (art. 219, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ora art. 326, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) (C. cost. 17 luglio 2017 n. 205);
circostanza attenuante (ad effetto speciale) del caso di minore gravità in relazione alla violenza sessuale: art. 609-bis, comma 3, c.p. (C. cost. 18 aprile 2014, n. 106);
circostanza attenuante (ad effetto speciale) del fatto di particolare tenuità in relazione alla ricettazione: art. 648, comma 2 (ora quarto comma) c.p. (C. cost. 18 aprile 2014, n. 105);
circostanza attenuante (ad effetto speciale) del fatto di lieve entità (poi trasformata dal legislatore in fattispecie autonoma di reato) in relazione al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (C. cost. 15 novembre 2012, n. 251);
circostanze attinenti alla persona del colpevole espressive di un minor grado di rimproverabilità soggettiva, in particolare:
circostanza attenuante (ad effetto comune) del fatto di chi ha commesso un reato più grave di quello voluto (art. 116, comma 2, c.p. (C. cost. 31 marzo 2021, n. 55);
circostanza attenuante ) del fatto di chi, nel momento in cui lo ha commesso, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere (vizio parziale di mente - art. 89 c.p.) (C. cost. 24 aprile 2020, n. 73);
circostanze attinenti alla collaborazione del reo post delictum, in particolare:
circostanza attenuante (ad effetto speciale) dell'avere prima del giudizio consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare ricevere od occultare, in relazione ai furti di cui agli artt. 624,624-bis e 625 (art. 625-bis c.p.) (C. cost. 22 aprile 2025, n. 56);
circostanza attenuante (ad effetto speciale) del fatto di chi si adopera efficacemente per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti (art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (C. cost. 9 novembre 2023, n. 201);
circostanza attenuante (ad effetto speciale) del fatto di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa, sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti (art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (C. cost. 7 aprile 2016, n. 74).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale
Dopo un'ampia ricostruzione delle pronunce precedenti, la Corte è pervenuta alla sopraindicata dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Un ruolo fondamentale nella decisione va attribuito alla funzione, da tempo riconosciuta dalla stessa Corte, delle circostanze attenuanti generiche, «di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto […] rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato», di attribuire rilevanza «a specifiche […] caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore […] che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre», caratteristiche «non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi "nominate” di attenuazione della pena».
L'art. 62-bis c.p. consente al giudice di valorizzare anche «le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell'autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena».
A fronte di una risposta sanzionatoria di «eccezionale asprezza» occorre evitare che una «abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva» vada «a detrimento delle caratteristiche peculiari attinenti al singolo fatto di reato o al suo autore e, dunque, alla vicenda delittuosa intesa nella sua globalità, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.
Da qui la ritenuta violazione:
del canone della proporzionalità della pena presidiato dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.
del principio di individualizzazione della pena che attua - come si è detto - il mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost.»;
del principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.);
del principio di offensività presidiato dall'art. 25, comma 2, Cost.
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