Termine massimo per le misure protettive nella composizione negoziata e rapporto di specialità con le misure cautelari

20 Ottobre 2025

Secondo la pronuncia in commento, non è possibile estendere la tutela concessa dalle misure protettive oltre il termine di 240 giorni mediante l’adozione di misure cautelari, per via del rapporto di specialità che lega i due strumenti.

Massima

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi non può essere concessa la misura cautelare volta a inibire, sino alla conclusione del percorso di composizione negoziata, l’avvio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e l’acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati, nei confronti di una serie di creditori, laddove siano scadute le misure protettive del patrimonio già usufruite dal ricorrente per la durata massima di 240 giorni.

Il caso

Il caso in esame trae origine da una pronuncia del Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento ex art. 19 c.c.i.i. per la concessione di misure cautelari richieste da una società, nel percorso di composizione negoziata della crisi.

La società aveva dapprima ottenuto la conferma delle misure protettive del patrimonio per la durata di 120 giorni e, poi, aveva beneficiato della proroga delle stesse per ulteriori 120 giorni; conseguentemente, aveva usufruito delle misure protettive del patrimonio per la durata massima di 240 giorni prevista dall'art. 19, comma 5, c.c.i.i.

L'instante ha dunque formulato domanda di concessione di misura cautelare inaudita altera parte con lo scopo di ottenere la protezione del patrimonio sino alla conclusione del percorso di composizione negoziata, mediante:

  • l'inibitoria dell'avvio e della prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
  • l'inibitoria di acquisizione di diritti di prelazione.

A sostegno della propria domanda, l'instante ha richiamato le pronunce di merito che hanno ritenuto ammissibile la concessione di misure cautelari come quella invocata e ha dedotto che il termine massimo di cui all'art. 19, comma 5, c.c.i.i. è previsto con solo riguardo alle misure protettive del patrimonio, non prescrivendo la legge la durata massima delle misure cautelari ed essendo la tutela richiesta dalla società limitata solo a taluni creditori specificamente individuati. Ha inoltre osservato che il sacrificio richiesto ai creditori destinatari della misura cautelare non sarebbe stato particolarmente gravoso, tenuto conto della scadenza della composizione negoziata nel mese di aprile 2025 (il provvedimento in commento è del marzo 2025).

Taluni creditori si sono costituiti nel procedimento opponendosi alla concessione delle misure cautelari ed eccependo, in sintesi:

  • il mancato contatto da parte dell'esperto e della società per l'avvio di trattative nel corso della composizione negoziata della crisi già pendente, pur vantando in alcuni casi crediti giudizialmente accertati;
  • la natura elusiva della misura cautelare richiesta, rispetto alla previsione normativa che prescrive una durata massima delle misure protettive, nel caso di specie già interamente decorsa;
  • la finalità meramente dilatoria dell'istanza avanzata dalla società.

All'esito del procedimento il Giudice ha rigettato la domanda, non concedendo la misura cautelare richiesta.

La questione

Il tema oggetto dell'ordinanza esaminata concerne la dibattuta ammissibilità, nel percorso di composizione negoziata della crisi, di una misura cautelare avente contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello proprio delle misure protettive del patrimonio.

La richiesta del debitore, infatti, aveva ad oggetto l'inibitoria, sino alla conclusione del percorso di composizione negoziata, dell'avvio e della prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio (e dell'acquisizione di diritti di prelazione non concordati) nei confronti di una serie di creditori: tale iniziativa è stata individuata nella richiesta di emissione di una misura cautelare, avendo il ricorrente già usufruito delle misure protettive per la durata di 120 giorni ex art. 19, comma 4, c.c.i.i. e della proroga di ulteriori 120 giorni ex art. 19, comma 5, c.c.i.i., ossia della durata massima prevista dalla legge per l'operatività delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi.

La questione viene in rilievo nella prassi con una certa frequenza, considerato che la durata del percorso di composizione negoziata della crisi può estendersi sino a 360 giorni (180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni; cfr. art. 17, comma 7, c.c.i.i.), arco temporale nel quale possono innestarsi, tuttavia, per la minor durata di 240 giorni complessivi, le misure protettive del patrimonio.

Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema sotto il profilo tecnico-formale del rapporto di specialità tra le norme che regolano le misure protettive, rispetto a quelle che disciplinano le misure cautelari.

È stato dunque evidenziato che entrambe le misure hanno la finalità di agevolare le trattative, creando una sorta di “tavolo negoziale protetto” che ne permetta in concreto lo svolgimento; tuttavia, il codice della crisi dedica alle misure protettive e alle misure cautelari due diversi nuclei di norme, caratterizzati ciascuno da peculiarità proprie.

Prosegue il tribunale in tal senso rilevando che se le misure protettive [definite dall'art. 2, lett. p), c.c.i.i.] operano ex lege, essendo unicamente oggetto di conferma da parte del Giudice ed essendo predeterminato il loro contenuto ad opera dell'art. 18 c.c.i.i., nonché la loro durata minima e massima, le misure cautelari devono invece essere disposte dal Giudice, hanno contenuto atipico e non hanno una durata predeterminata.

Esaminato il complesso di norme dedicato alle misure protettive e cautelari, il Giudice ravvisa dunque un rapporto di specialità tra le stesse «nel senso che all'interno del vasto (quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a “condurre a termine le trattative” vengono isolate, individuate e assoggettate ad una disciplina speciale (rispetto a quella delle misure cautelari) le misure protettive del patrimonio» regolate dall'art. 18 c.c.i.i.

Per completezza, si osserva che il tribunale ha ritenuto non meritevole di pregio, ai fini dell'accoglimento della domanda, la “selettività” delle misure richieste solo nei confronti di taluni creditori individuati, trattandosi di facoltà già regolata dalle previsioni sulle misure protettive, che possono trovare applicazione per la generalità dei creditori, così come per determinati creditori o categorie di creditori.

Secondo il provvedimento in commento, le misure protettive hanno dunque, quale tratto comune con le misure cautelari, la finalità generale di agevolare il buon esito delle trattative; tuttavia, le prime sono in rapporto di specialità con le seconde, in quanto:

  • se non esistessero le misure protettive, queste verrebbero attratte dall'ambito di operatività delle misure cautelari;
  • diversamente, se non esistessero le misure cautelari, il loro contenuto non potrebbe essere ricondotto all'ambito applicativo delle misure protettive.

Conseguentemente, il Giudice ha ravvisato l'impossibilità di applicare ad una fattispecie oggetto di disciplina speciale – ossia quella delle misure protettive – le regole dettate per la disciplina generale – ossia quelle relative alle misure cautelari – dovendosi applicare, alla fattispecie oggetto di regolamentazione speciale, solo quella prevista da tale disciplina.

Osservazioni

La questione dell'ammissibilità di misure cautelari finalizzate a consentire una protezione del patrimonio per una durata eccedente quella dei 240 giorni propria delle misure protettive costituisce, come detto, tema di frequente ricaduta applicativa, tenuto conto che la legge accorda al debitore una protezione dalle azioni esecutive e cautelari per un lasso di tempo inferiore al percorso della composizione negoziata della crisi.

In dottrina, così come in giurisprudenza, si registrano diversi orientamenti.

In un caso, a titolo esemplificativo, è stata accordata al debitore una simile tutela sul rilievo per cui è possibile, nel quadro della composizione negoziata della crisi, il ricorso agli strumenti normativamente disponibili laddove gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell'alternativa liquidatoria-concorsuale che è sullo sfondo (Trib. Milano 7 luglio 2024).

In un altro caso il ricorso a un simile strumento è stato negato, sulla scorta della durata normativamente prevista della protezione del patrimonio (Trib. Salerno 28 marzo 2024).

In conclusione, secondo la pronuncia del tribunale di Roma qui commentata, non è possibile estendere la tutela concessa dalle misure protettive oltre il termine di 240 giorni mediante adozione di misure cautelari. Ciò in quanto l'istituto delle misure protettive costituisce normativa speciale rispetto a quella generale delle misure cautelari; pertanto, dal momento che l'istituto speciale prevede già una scadenza massima (appunto, 240 giorni), non si può invocare l'istituto generale una volta che sia spirato il termine massimo già utilizzato tramite l'istituto speciale, proprio per il rapporto di specialità tra le due discipline.

Il diverso orientamento che si ravvede in diversi tribunali ha un effetto estremamente rilevante sullo svolgimento dei percorsi di composizione negoziata della crisi e, più in particolare, sullo svolgimento delle trattative, sulla tutela del patrimonio del debitore e sulle inibitorie che possono riguardare i creditori.

In concreto, dunque, tenuto conto dei diversi orientamenti dei Tribunali, vi possono essere casi in cui la protezione del patrimonio del debitore, nell'ambito della composizione negoziata, abbia come durata massima 240 giorni (misure protettive per 120 giorni e proroga delle stesse per ulteriori 120 giorni; cfr. art. 19 comma 5 c.c.i.i.), ovvero casi in cui la stessa venga estesa fino a 360 giorni (misure protettive per 120 giorni e proroga delle stesse per ulteriori 120 giorni; cfr. art. 19 comma 5 c.c.i.i., oltre successiva adozione di misura cautelare).

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