CEDU: gli accertamenti integrativi IVA non sono sanzioni

La Redazione
22 Ottobre 2025

Con sentenza del 16 ottobre 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato come gli accertamenti integrativi IVA emessi per mancato rispetto delle condizioni di esenzione – anche in presenza di frode – non costituiscono una “sanzione” ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Una società di diritto olandese acquistava beni dai propri fornitori nei Paesi Bassi e in Germania per rivenderli a clienti in Italia, applicando l'aliquota zero per le cessioni intracomunitarie, ma l'autorità fiscale olandese negava tanto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, quanto la detrazione e il rimborso d'imposta, ritenendo che la società avesse consapevolmente partecipato a una frode con lo scopo di evadere l'IVA in Italia.

I giudici olandesi, rilevando che la legislazione nazionale non prevede espressamente il diniego dell'aliquota zero in caso di partecipazione a una frode IVA, hanno interpellato la Corte europea dei diritti dell'Uomo, interrogandosi circa la sua legittimità in assenza di specifica previsione nazionale  e sulla possibilità, in caso di risposta affermativa, di negare l'esenzione, la detrazione o il rimborso nel caso di commissione dell'evasione in un diverso Stato membro, a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi fiscali nello Stato di partenza.

La società, ricorrente nel giudizio presso la Corte EDU, lamentava la violazione dell'art. 7 CEDU, alla luce del carattere sanzionatorio degli accertamenti integrativi IVA emessi dal giudice olandese nei suoi confronti e privi, nel caso di specie, di una specifica base legale.

La Corte EDU, in linea con le conclusioni dell'avv. generale datate 11 settembre 2014, ha, invece, ribadito la legittimità della negata esenzione fiscale, anche in assenza di una previsione in tal senso nella legislazione nazionale e nel caso di commissione del fatto in un diverso Stato membro, purché venga dimostrato, come avvenuto nel caso di specie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione IVA.

La Corte ha evidenziato la funzione preventiva e di tutela dell'integrità del sistema IVA, ribadendo che il diniego dei benefici non è una misura punitiva, ma la conseguenza automatica della mancata sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto.

Quanto alla gravità degli importi richiesti, la Corte ha osservato che, sebbene considerevoli, essi sono il risultato di un calcolo standard dell'imposta e non configurano alcuna sanzione. Di conseguenza, l'accertamento integrativo non può qualificarsi come “pena” ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, né il procedimento rientra tra le “materie penali” ex art. 6. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato irricevibile.