Tribunale di Torino: linee guida per la presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata
21 Ottobre 2025
Le linee guida hanno lo scopo di precisare il ventaglio documentale-informativo che deve essere fornito dal debitore con il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, che sarà poi oggetto di attenta valutazione di completezza e attendibilità nella relazione del gestore della crisi, come previsto dall’art. 269 c.c.i.i. Il documento si divide nei seguenti paragrafi: i) OCC, Gestore della crisi ed eventuali altri professionisti; ii) Competenza territoriale ex art. 27, co. 2, CCII: individuazione del COMI del debitore; iii) Presupposto soggettivo ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII; iv) Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza del debitore); v) Indicazione della composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia ovvero da ulteriori circostanze fattuali; vi) Redditi del nucleo familiare seguendo la suddetta distinzione tra soggetti ricorrenti ed estranei alla procedura; vii) Indicazione delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare in misura aderente ai reali bisogni della famiglia come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso; viii) Indicazione dei beni del debitore; ix) Indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; x) Domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni; xi) Indice dei documenti. Si legge che «Nella ricognizione dei documenti indispensabili o utili, il Tavolo di lavoro ha dedicato particolare attenzione al costo e ai tempi di acquisizione, al fine di consentire ai gestori della crisi di evitare nella fase di apertura spese, che possono essere rinviate alla fase di liquidazione dell’attivo e lasciate al liquidatore nominato dal Tribunale – sia lo stesso gestore o un soggetto diverso (cfr. art. 270 CCII)». Alle Linee guida è allegata una “Lista di controllo del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata e dei documenti allegati” che gli OCC possono utilizzare per la predisposizione del ricorso, ove incaricati dal debitore di assisterlo, e devono utilizzare per lo svolgimento della funzione di controllo e attestazione della completezza e attendibilità dei dati del ricorso e della documentazione allegata. |