Tribunale di Torino: linee guida per la presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata

La Redazione
21 Ottobre 2025

Le prime linee guida elaborate dal “Tavolo di lavoro sul sovraindebitamento” convocato dal Presidente della Sezione Procedure Concorsuali nel dicembre scorso riguardano la liquidazione controllata, ovvero la procedura di sovraindebitamento con il più elevato numero di iscrizioni tra il 2024 e il 2025.

Le linee guida hanno lo scopo di precisare il ventaglio documentale-informativo che deve essere fornito dal debitore con il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, che sarà poi oggetto di attenta valutazione di completezza e attendibilità nella relazione del gestore della crisi, come previsto dall’art. 269 c.c.i.i.

Il documento si divide nei seguenti paragrafi: i) OCC, Gestore della crisi ed eventuali altri professionisti; ii) Competenza territoriale ex art. 27, co. 2, CCII: individuazione del COMI del debitore; iii) Presupposto soggettivo ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII; iv) Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza del debitore); v) Indicazione della composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia ovvero da ulteriori circostanze fattuali; vi) Redditi del nucleo familiare seguendo la suddetta distinzione tra soggetti ricorrenti ed estranei alla procedura; vii) Indicazione delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare in misura aderente ai reali bisogni della famiglia come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso; viii) Indicazione dei beni del debitore; ix) Indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; x) Domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni; xi) Indice dei documenti.

Si legge che «Nella ricognizione dei documenti indispensabili o utili, il Tavolo di lavoro ha dedicato particolare attenzione al costo e ai tempi di acquisizione, al fine di consentire ai gestori della crisi di evitare nella fase di apertura spese, che possono essere rinviate alla fase di liquidazione dell’attivo e lasciate al liquidatore nominato dal Tribunale – sia lo stesso gestore o un soggetto diverso (cfr. art. 270 CCII)».

Alle Linee guida è allegata una “Lista di controllo del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata e dei documenti allegati” che gli OCC possono utilizzare per la predisposizione del ricorso, ove incaricati dal debitore di assisterlo, e devono utilizzare per lo svolgimento della funzione di controllo e attestazione della completezza e attendibilità dei dati del ricorso e della documentazione allegata.

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