Calunnia: prova per presunzioni del danno non patrimoniale

La Redazione
22 Ottobre 2025

Il Tribunale di Reggio Calabria ritiene dimostrato per presunzioni il danno non patrimoniale ex artt. 2 Cost. e 2059 c.c. subito dall’attore in conseguenza del reato di calunnia commesso dal convenuto, esitato nell’instaurazione di un procedimento penale a suo carico.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass. Civ. 11269/2018).

In tema di danno non patrimoniale derivante dal delitto di calunnia, è certamente possibile presumere, anche ricorrendo a massime di esperienza, che l'instaurazione di un procedimento penale determini una lesione della reputazione dell'accusato, in considerazione della rilevanza, da un punto di vista sociale, dell'addebito (nel caso di specie, del reato di danneggiamento aggravato).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto possibile presumere il turbamento interiore patito dall'attore a fronte delle accuse mosse dal convenuto in relazione al reato di danneggiamento aggravato, poi rivelatesi infondate, anche in considerazione della lunga durata del procedimento penale. Tali elementi costituiscono, ai sensi dell'art. 2729 c.c., presunzioni gravi, precise e concordanti del pregiudizio non patrimoniale per sofferenza interiore patito da parte attrice per effetto del procedimento penale instaurato a suo carico in seguito alla denuncia presentata dal convenuto.

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