Concordato semplificato: la revoca dell’apertura non è soggetta a reclamo

La Redazione
22 Ottobre 2025

La Corte d’appello di Bari afferma che, in base al combinato disposto dell’art. 44, comma 2, c.c.i.i. e dell’art. 106 c.c.i.i., il decreto di revoca del decreto che provvede sulla nomina dell’ausiliario (da cui indirettamente risulta l’apertura della procedura) non è soggetto a reclamo.

Il caso deciso dalla Corte d'appello di Bari trae origine dal decreto con cui il Tribunale di Trani – dopo la segnalazione da parte dell'ausiliario nominato di atti in frode alla procedura ex art. 106 c.c.i.i. – ha revocato l'apertura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Avverso tale decreto un creditore ha interposto reclamo, che la Corte d'appello di Bari ha, con la pronuncia in discorso, ritenuto inammissibile.

Viene chiarito, infatti, che:

  • il comma 8 dell'art. 25-sexies c.c.i.i. si chiude con il rinvio di dettaglio ad alcune fondamentali disposizioni, tra cui l'art. 106 c.c.i.i., sostituita la figura del commissario con quella dell'ausiliario;
  • l'art. 106 c.c.i.i.prevede a sua volta che il commissario giudiziale (rectius, l'ausiliario nella specie), «se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma due, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori…»;
  • l'art. 44 comma 2 concerne il provvedimento – non soggetto a reclamo – di revoca del provvedimento di concessione del termine per il deposito di documentazione per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi;
  • nel concordato semplificato, stante l'assenza di una fase di ammissione della procedura, il decreto di apertura risulta indirettamente, in caso di vaglio positivo, dal decreto che provvede sulla nomina dell'ausiliario nominato a norma dell'articolo 25-sexies, comma 3, c.c.i.i.

Ciò posto, secondo la Corte, in base al combinato disposto dell'art. 44, comma 2, c.c.i.i. e dell'art. 106c.c.i.i., il decreto di revoca del decreto che provvede sulla nomina dell'ausiliario non è soggetto a reclamo.

«In questa fase – conclude la Corte – non è ammissibile il reclamo, stante la lettera dell'art. 44, secondo comma, CCII, che - benché non sia specificato - è ammissibile solo rispetto al decreto motivato del tribunale (di rigetto o di accoglimento della omologazione), dopo il rispetto delle scansioni processuali rappresentate dalla nomina, dal parere dell'ausiliario e della fissazione dell'udienza per la omologazione; è solo col provvedimento conclusivo che può configurarsi la possibilità di reclamo in funzione di gravame attraverso il decreto di accoglimento (per i creditori) o di rigetto (per il debitore): nel caso di specie, invece, la procedura si è conclusa ben prima, sicché deve escludersi che possa configurarsi un autonomo reclamo avverso un decreto che ha reputato insussistenti ab origine i presupposti per l'accesso alla procedura in presenza di un comportamento contrario a buona fede e correttezza, stante la considerazione che nel CCII il reclamo è costruito in funzione di gravame ordinario in ipotesi tipiche e non suscettibili di interpretazioni estensive»

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