Ammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di carattere liquidatorio

22 Ottobre 2025

Si espongono gli argomenti usati dalla giurisprudenza di merito a favore e contro l’ammissibilità della domanda di apertura di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) a carattere liquidatorio, previsto all’art. 64-bis comma 2 CCII.

Orientamento favorevole

L'orientamento favorevole all'apertura di un “PRO” liquidatorio si fonda sui seguenti argomenti:

a)      in materia non vi è un divieto espresso del legislatore, il quale non ha scientemente voluto prendere una posizione testuale netta, tanto che tale questione è dibattuta anche in dottrina;

b)     l'orientamento ad oggi prevalente ritiene che un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione possa essere sia in continuità che liquidatorio ; in particolare, viene valorizzata l'espressione, contenuta nel comma 1 dell'art. 64-bis, « valore generato dal piano quale strumento per soddisfare i creditori»ed anche il richiamo al comma 1 dell'art. 87 c.c.i.i. che, disciplinando il possibile contenuto del piano, alla lett. d) ammette modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma , anche mediante cessione dei beni.

Tale orientamento viene esplicitato nella pronuncia del tribunale di Milano del 24 ottobre 2024.

Nello specifico, il tribunale ha omologato un PRO elaborato su un piano liquidatorio basato sulla cessione ordinata del cospicuo patrimonio immobiliare, mediante un meccanismo che prevedeva, per il primo biennio dall'omologa, vendite al valore di pronto realizzo e, per il successivo triennio, una progressiva riduzione del prezzo.

Tale piano prevedeva di soddisfare integralmente i creditori prededucibili e privilegiati, nonché il consistente ceto chirografario nella percentuale del 2,95%.

Quanto all'attivo immobiliare, i giudici hanno precisato che sarà liquidato con modalità conformi al nuovo testo dell'art. 114 c.c.i.i., così come richiamato dal comma 9 dell'art. 64-bis c.c.i.i., ravvisando nel richiamo allo stesso art.114, disposizione intitolata “liquidazione nel concordato liquidatorio”, il superamento di tutti quei dubbi che invece parte della dottrina aveva sollevato circa l'ammissibilità di un piano di ristrutturazione di natura eminentemente liquidatoria con riferimento alla disposizione dell'art. 64-bis vigente ante Correttivo-ter.

Orientamento contrario

A tale orientamento se ne contrappone un altro opposto, contrario all'apertura di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di carattere liquidatorio, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a)      la disciplina del PRO è stata introdotta in attuazione dell'art. 11, paragrafo 1, e del secondo considerando della direttiva Insolvency , «in un contesto diretto a favorire la ristrutturazione anticipata favorendo la continuità (diretta o indiretta) dell'impresa…con la conseguenza che una lettura che ammettesse la presentazione di PRO meramente liquidatori potrebbe esporre le norme che tale istituto hanno previsto ad un vizio di incostituzionalità per eccesso di delega»;

b)     lo strumento concorsuale (caratterizzato, appunto, dall'apertura del concorso dei creditori) funzionale alla liquidazione dell'intero patrimonio dell'imprenditore insolvente è la liquidazione giudiziale . La regola prevede un' unica eccezione , quella del concordato preventivo, ma in questo caso a condizione che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l'attivo disponibile per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, e che al ceto creditorio chirografario sia assicurata una percentuale di soddisfacimento non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti. In sostanza, quindi, la possibilità che l'imprenditore “soprasoglia” fruisca dell'effetto esdebitativo riconducibile all'omologazione di un piano liquidatorio viene riservata al concordato preventivo. Sfuggirebbe ad ogni logica consentire all'imprenditore di eludere le disposizioni che impongono le viste soglie di ammissibilità del concordato per cessione dei beni, con la proposizione di un piano ai sensi dell'art. 64-ter c.c.i.i., specie ove si consideri il favor espresso dal legislatore stesso per uno strumento, il PRO, che prescinde dalla necessaria applicazione dei principi generali della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), nonché di quelli che regolano i criteri di distribuzione delle risorse del debitore ai creditori concorsuali (artt. 2741 e segg. c.c.), favor che può trovare giustificazione soltanto nella funzione tipica dell'istituto, che è quella di assicurare il risanamento dell'impresa o, alternativamente, la conservazione di quest'ultima per il tramite della cessione di un'azienda in esercizio o di pronta riattivazione;

c)      sarebbe del tutto incongruo consentire l'utilizzo del PRO quale procedura di mera regolazione dell'insolvenza irreversibile (attraverso la liquidazione di tutti i beni del debitore), svincolata dall'obbligatorietà dell'esistenza di un piano funzionale alla conservazione dell'impresa, senza che sia prevista la stessa responsabilità del debitore per le ipotesi di reato concorsuale previste dal c.c.i.i. in caso di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo;

d)     il Correttivo-ter, che da un lato ha soppresso il richiamo all'art. 84 comma 8 e dall'altro ha escluso dal richiamo non solo le norme di cui all'art. 112, ma anche quelle di cui all'art. 114-bis, è riconducibile proprio alla riscontrata impropria utilizzazione dell'istituto , nel periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.i.i., anche per finalità esclusivamente liquidatorie, improprietà avallata, come anticipato, da diverse pronunce dei tribunali.

Tale orientamento viene esplicitato dal tribunale di Roma (sentenza del 25 marzo 2025), in cui il piano prevedeva la cessazione dell'impresa senza alcuna continuità. Tale piano riceveva un parere non favorevole sia dalla Procura, che chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, che dal Commissario Giudiziale, che rilevava l'incompletezza della documentazione depositata rispetto all'art. 39 c.c.i.i., nonché il non corretto meccanismo di formazione delle classi. Successivamente, il tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che, in base alla Relazione illustrativa dello schema di d.lgs. di recepimento della c.d. direttiva Insolvency, le norme della direttiva stessa siano state introdotte per favorire la ristrutturazione anticipata mantenendo la continuità aziendale, e che un PRO esclusivamente liquidatorio si atteggerebbe a strumento sostanzialmente elusivo della previsione dell'art. 84, comma 4, c.c.i.i.

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