Rimessione in termini: tempestività dell'iniziativa della parte colpita da decadenza

La Redazione
22 Ottobre 2025

Per la Corte di cassazione (ord. 16 ottobre 2025, n. 27626), il requisito della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.

La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad una controversia in materia di licenziamento in cui la società datrice di lavoro lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 153 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto tempestiva l'istanza di rimessione in termini del lavoratore. Secondo la Corte d'appello, in particolare, l'istanza era tempestiva in quanto formulata nella prima udienza utile successiva alla sollevata eccezione di controparte di intervenuta decadenza; inoltre, si trattava di istanza tempestiva in quanto proposta dinanzi al giudice della fase sommaria, prima della declaratoria di inammissibilità della domanda.  

In merito i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole del processo (Cass. ord. n. 4034/2025; Cass. ord. n. 22342/2021; Cass. ord. n. 25289/2020).

È stato inoltre precisato che la tempestività – ossia l'immediatezza della reazione della parte colpita da decadenza – va valutata rispetto al momento in cui è maturata la decadenza di cui abbia avuto consapevolezza la parte o il suo difensore. In sostanza, la rimessione in termini richiede l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 19290/2016; Cass. n. 23561/2011); da tanto deriva che essa non può essere condizionata o in qualche modo rapportata alla eventuale proposizione della eccezione di decadenza della controparte. Inoltre, neppure può dirsi sempre tempestiva, l'istanza anteriore alla decisione di improcedibilità, perché allora sarebbe sempre tempestiva purchè anteriore a quella decisione di rito, in tal modo restando preclusa al giudice la valutazione della tempestività dell'istanza, che invece il legislatore gli riserva.

In applicazione di tali principi la Corte ha cassato la decisione di secondo grado, in quanto la Corte territoriale non si era conformata alle indicazioni del giudice di legittimità, avendo mostrato di ancorare la verifica dei presupposti della rimessione in termini ad elementi a tal fine ininfluenti in quanto estrinseci alla disciplina dell'istituto ed alle esigenze ad essa sottese riconducibili, in definitiva, al canone della ragionevole durata del processo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.