Notifica telematica del ricorso: in assenza di prova va dichiarata l'improcedibilità

La Redazione
23 Ottobre 2025

Il Tribunale di Trani (provv. 29 giugno 2025) ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata provata l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risultava costituita.

In assenza di prova dell'avvenuta notifica telematica del ricorso secondo la disciplina vigente in materia di processo telematico tramite l'unico modo previsto dalla normativa consistente nel deposito telematico dei files .eml o equivalente di «avvenuta consegna», va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale. La mancanza della vocatio in ius integra, infatti, una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. Cass., sez. un., n. 20604/2008).

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