Al credito da sanzione tributaria va riconosciuto il privilegio mobiliare per i tributi

La Redazione
23 Ottobre 2025

La Corte di cassazione ha espresso un principio di diritto in tema di privilegio mobiliare generale ex art. 2751, comma 1, c.c., ritenendo che esso sia da riconoscere a tutte le sanzioni determinate dall’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l’accertamento di un tributo.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso una pronuncia del Tribunale di Arezzo resa in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento. Con tale pronuncia, il giudice del merito aveva ritenuto che, visto il contenuto normativo dettato dai primi due commi dell'art. 2752 c.c., la sanzione di cui all'art. 8 d.l. n. 16/2012, non essendo direttamente collegata ad un tributo bensì punendo l'utilizzo di fatture inesistenti, non poteva essere considerata “accessoria” ad un credito di imposta e come tale assistita da privilegio.

Viene svolta dalla Corte una puntuale ricostruzione della “causa del credito” da sanzione tributaria – nella sua accezione, civilisticamente rilevante per il riconoscimento del privilegio, prevista dall'art. 2745 c.c.  (“il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito”) –, che viene fatta rientrare in una nozione “onnicomprensiva” di “rapporto fiscale”, tale da comprendere dunque non solo il tributo ma anche la sanzione, qualunque essa sia e purché sia “prevista” dalle leggi d'imposta.

Il testo dell'art. 2752, comma 1, c.c. (“Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta …”) manifesta – a giudizio della Corte – l'intento di estendere il privilegio a qualsiasi imposizione sanzionatoria giustificata dalla normativa tributaria.

D'altronde, «L'eventuale restrizione del privilegio mobiliare in discorso alle sanzioni, in ragione di un loro presunto “rapporto” di “accessorietà” - ovvero di un “collegamento” - con una specifica e contestuale pretesa impositiva, non trova riscontro nel testo di legge»

Tutto ciò, aggiunge la Corte, «si attaglia con particolare efficacia argomentativa proprio alla sanzione di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012».

La Corte, pertanto, enuncia pertanto il seguente principio di diritto:

«In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, primo comma, c.c., in relazione al credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni (con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8,2 comma, d.l. n. 16/2012), è oggetto di un'indicazione testuale secondo la quale esso viene riconosciuto a tutte le sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive; ne segue che il privilegio mobiliare va riferito alle sanzioni correlate a condotte inerenti al rapporto fiscale nel complesso disciplinato dalla normativa richiamata, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo, nessi invero non menzionati nel contenuto precettivo, né incidenti sulla causa del credito».

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