Sulla giurisdizione in materia di esecuzione degli accordi tra p.a. e parte privata

Redazione Scientifica Processo amministrativo
21 Ottobre 2025

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia concernente questioni di carattere meramente patrimoniale “a valle” dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo che non hanno a oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo sostituisce.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha stabilito che, in materia di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie rientranti nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., quando esse riguardano esclusivamente questioni patrimoniali sorte successivamente alla stipula di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo e quindi non concerne né la conclusione e la validità dell'accordo stesso  né l'esercizio dei poteri autoritativi che esso sostituisce,

L'ordinanza risolve il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.A.R. Puglia, sezione I, con ordinanza n. 1178 del 14 novembre 2024, dichiarando la competenza del giudice ordinario in quanto trattasi di questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono “a valle” della conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo che non hanno a oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo sostituisce.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.