Sulla nullità di una convenzione che assegna ad un comune un canone per la concessione a edificare una centralina idroelettrica

Redazione Scientifica Processo amministrativo
22 Ottobre 2025

L'azione di nullità proposta relativamente alle clausole di un accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. ed avente una valenza puramente ed esclusivamente economica, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 31 comma 4 c.p.a., bensì all'art. 1422 c.c., secondo il quale l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione.

Nell'ambito della controversia avente ad oggetto un accordo procedimentale, stipulato ai sensi dell'art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241, tra un comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, con previsione della corresponsione di un canone annuo in favore della medesima amministrazione comunale, l'appellante ha eccepito la tardività dell'azione di nullità dell'accordo integrativo di provvedimento amministrativo, ritenendo che sarebbe stata proposta oltre il termine decadenziale di centottanta giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a. ancorché  rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art 133, primo comma lett a) n.2).

Il collegio ha ritenuto il motivo infondato statuendo che l'azione di nullità proposta con riferimento alle clausole di un accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. ed avente una valenza puramente ed esclusivamente economica, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 31 comma 4 c.p.a., bensì all'art. 1422 c.c., secondo il quale l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione.

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