Sull’interesse degli operatori del settore energetico a impugnare la qualificazione di “aree non idonee”

Redazione Scientifica Processo amministrativo
10 Ottobre 2025

Gli operatori del settore delle energie rinnovabili non hanno interesse a impugnare un atto generale che individua criteri per le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER, poiché la qualificazione di “area non idonea” non integra un divieto assoluto ma solo un indice valutativo e la lesione giuridicamente rilevante può configurarsi solo in caso di diniego nel procedimento autorizzativo e per effetto di un cattivo esercizio del potere amministrativo.

Alcune Associazioni operanti nel settore dell'energia rinnovabili hanno impugnato un decreto ministeriale (D.M. 21 giugno 2024) sulle aree idonee per rinnovabili, sollevando anche questioni di legittimità costituzionale. Sostenevano che il decreto, qualificato come atto generale regolamentare immediatamente lesivo, abbia aggravato il quadro normativo, ampliato restrizioni e complicato gli iter autorizzativi, attribuendo alle Regioni una discrezionalità eccessiva e imponendo la qualificazione delle aree tramite legge regionale in eccesso di delega, senza principi e criteri uniformi né disciplina transitoria a salvaguardia dei procedimenti in corso. Denunciavano inoltre il contrasto con i principi UE di massima diffusione delle FER, con le Linee guida nazionali 2010 e con i parametri costituzionali degli artt. 76 e 117, nonché profili di lesione dell'affidamento e della certezza del diritto. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono inammissibilità per carenza di interesse.

Il Collegio, in via preliminare, ha ritenuto che gli operatori del settore delle energie rinnovabili hanno interesse immediato a impugnare un atto generale che si limita a fissare criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, poiché tali previsioni producono effetti lesivi diretti.

In proposito il Collegio ha ricordato che l'interesse a ricorrere, fondato sull'art. 100 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., consiste nella prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, nonché nell'utilità effettiva che l'annullamento dell'atto impugnato potrebbe arrecargli.

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure di illegittimità mosse al decreto, in quanto nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. 199/2021 e dal decreto impugnato – che resta invariato rispetto alle Linee guida del 2010 - la qualificazione di “area non idonea” a realizzare impianti FER, non comporta un divieto assoluto di installazione. Tale qualificazione segnala una elevata probabilità di esito negativo, imponendo, comunque, una valutazione in concreto del progetto, con bilanciamento tra tutela paesaggistico-ambientale (Codice beni culturali) e obiettivi FER (tabella obiettivi al 2030).

Dunque, il Collegio ha escluso che dal nuovo regime, che affida alle leggi regionali l'individuazione delle “aree non idonee”, invece che a strumenti di programmazione amministrativa, possa derivare un pregiudizio attuale e concreto agli operatori economici. Anche se il procedimento legislativo regionale non presenta lo stesso grado di istruttoria di quello amministrativo, ciò non comporta un divieto automatico di installazione, ma solo un aggravamento dell'onere motivazionale a carico dell'amministrazione chiamata a valutare i singoli progetti.

Di conseguenza il Collegio ha ritenuto le doglianze delle società ricorrenti, incentrate sulla mera previsione astratta di “aree non idonee” inammissibili, anche alla luce del divieto di pronunce su poteri non ancora esercitati (art. 34, co. 2, c.p.a.), in quanto mirano a una tutela anticipata e sganciata da un'effettiva lesione, che potrà configurarsi solo all'esito di un procedimento autorizzativo concluso con diniego ingiustificato.

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