Non spetta al giudice tributario il contenzioso sui contributi erogati dallo Stato durante l’emergenza Covid

Redazione Scientifica Processo amministrativo
20 Ottobre 2025

Le controversie relative il contributo a fondo perduto del “decreto ristori “non possono essere attribuite alla giurisdizione tributaria senza violare l'art. 102 Cost.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto durante l'emergenza Covid, previsto dal comma 1 dell'art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria e le relative controversie non possono essere attribuite alla giurisdizione tributaria senza violare l'art. 102 Cost.

La Corte Costituzionale ha stabilito che il contributo a fondo perduto previsto dal “decreto ristori” non ha natura tributaria, poiché non comporta alcuna decurtazione patrimoniale imposta ai cittadini né costituisce un beneficio fiscale, come esenzioni o detrazioni, ma rappresenta una misura di aiuto economico volta a sostenere le imprese colpite dalle restrizioni legate alla pandemia. Né rileva che la misura sia gestita dall'Agenzia delle Entrate o il richiamo a sanzioni o interessi previsti da norme tributarie, tali rinvii hanno solo funzione tecnica e non mutano la natura del rapporto.

Le norme censurate – attribuendo alla giurisdizione tributaria controversie relative a misure economiche di natura non tributaria – snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione del giudice tributario. Deve ritenersi violato l'art. 102, secondo comma, Cost., che – in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari – vieta l'istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite.

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