Risarcimento danni da sinistro nautico, concorso di colpa del trasportato e caso fortuito

La Redazione
23 Ottobre 2025

Il Tribunale di Modena, pronunciandosi su una richiesta di risarcimento dei danni provocati ad un passeggero di una piccola imbarcazione, ribadisce alcuni principi in tema di responsabilità solidale del conducente e del proprietario del natante, di chiamata in causa delle rispettive assicurazioni, di caso fortuito riconducibile ad una “onda anomala” e di concorso di responsabilità del trasportato.

Il carattere speciale della normativa contenuta nel d.lgs. n. 171/2005 rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima. Ne consegue che ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 40 d.lgs. n. 171/2005, in forza del quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. La disciplina applicabile comporta l'operatività di una presunzione di responsabilità a carico del conducente dell'imbarcazione, superabile solo mediante la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 40 d.lgs. 171/2005 e 2054 c.c., il proprietario dell'imbarcazione risponde in solido con il conducente dei danni cagionati dalla circolazione del natante, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà o che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In tema di chiamata in causa dell'assicurazione del conducente o del proprietario del natante, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 opera quando nel sinistro risultino interessati almeno due veicoli o natanti (anche senza scontro materiale), garantendo al trasportato l'immediato ristoro da parte dell'assicuratore del vettore, che potrà poi rivalersi sull'impresa assicuratrice del responsabile civile; se, invece, il sinistro riguarda un solo veicolo o natante, l'unica azione esperibile dal trasportato è quella ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005.

In tema di caso fortuito nella circolazione dei natanti, il sopravvenire di un moto ondoso anomalo non può costituire di per sé un fatto eccezionale nella nautica da diporto e deve semmai considerarsi quale situazione "consueta" nel contesto delle escursioni marine. Inoltre, la presenza di onde (così come anche delle onde anomale) è tuttavia un fenomeno di comune conoscenza per chiunque vada in mare potendo le stesse verificarsi o in conseguenza del passaggio di altre imbarcazioni o come fenomeno naturale.

In tema di concorso di responsabilità del trasportato di natanti ex art. 1227, comma 1, c.c., che la barca possa ondeggiare a causa dell'urto contro un'onda è una situazione consueta nei piccoli natanti, sicché, i trasportati devono affrontare tale situazione adottando le cautele necessarie ad ammortizzare l'impatto.

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