Processo tributario: il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice

La Redazione
23 Ottobre 2025

Il giudice non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, dovrà nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la contestata data di notifica e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell'acquisita prova della tardività o dell'insanabile incertezza non risolta nonostante l'avvenuta acquisizione documentale, pronunciare la conseguente inammissibilità processuale.

Con l'ordinanza in oggetto, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione interviene su un tema di grande interesse: la verifica della tempestività del ricorso.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per mancata prova della tempestività, ritenendo che l'onere probatorio gravasse interamente sulla parte ricorrente e che la mancata produzione della relata di notifica compilata fosse causa sufficiente per la sanzione processuale.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, richiama il disposto dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 e la propria precedente giurisprudenza (ordinanza n. 25107/2020; Sez. 6 - 5, ord. n. 30218/2022), affermando il principio di diritto secondo cui «il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dalla parte resistente, il cui svolgimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione posto dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, dovendo perciò, nei casi dubbi in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, preliminarmente ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la contestata data di notifica e, solo a seguito del mancato riscontro a detto ordine, dell'acquisita prova della tardività o dell'insanabile incertezza non risolta nonostante l'avvenuta acquisizione documentale, pronunciare la conseguente inammissibilità processuale».

Fonte: Diritto e Giustizia

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