Sequestro di pc aziendale e privacy: le conclusioni dell’avvocato generale
24 Ottobre 2025
Nel corso di un'indagine di polizia, l'autorità portoghese garante della concorrenza sequestrava messaggi di posta elettronica scambiati tra gli impiegati di alcune società. Queste si opponevano al sequestro, sostenendo la violazione del diritto al segreto della corrispondenza e rivendicando la necessità di una previa autorizzazione da parte del giudice istruttore e non del pubblico ministero come nel caso di specie. Il quesito sottoposto alla Corte verte proprio sulla sufficienza dell'autorizzazione del pubblico ministero per il sequestro della posta elettronica aziendale e sulla sua possibile qualificazione come “corrispondenza” tutelata a livello costituzionale. L'avvocata generale, nelle conclusioni del 23 ottobre 2025, ha chiarito che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata non esige necessariamente una previa autorizzazione giudiziaria affinché un'autorità nazionale garante della concorrenza possa procedere al sequestro di messaggi di posta elettronica aziendali, purché tale sequestro sia sottoposto a garanzie procedurali adeguate e a un successivo controllo giurisdizionale. Ciò, in particolare, nel caso in cui la corrispondenza riguardi solo informazioni commerciali relative a persone giuridiche e non i dati delle persone fisiche, come invece avverrebbe nel caso del sequestro di dispositivi personali, quali i telefoni cellulari. Come evidenziato dalla sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-548/21 (Bezirkshauptmannschaft Landeck), il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale consenta all'autorità giudiziaria di accedere a dati personali contenuti in un telefono cellulare ai fini di indagini penali, previo controllo preventivo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente (e salvi i casi di urgenza debitamente giustificati), ma, nel caso delle imprese, l'accesso ai messaggi di posta elettronica non è così invasivo della sfera privata da richiedere l'intervento preventivo del giudice, purché siano rispettate tutte le garanzie procedurali previste e sia osservato il principio di proporzionalità. Permane comunque la possibilità per gli Stati membri di prevedere ulteriori meccanismi di autorizzazione preventiva a favore di un maggiore livello di tutela. |