Gli effetti dei patti parasociali nei confronti dei terzi

27 Ottobre 2025

Il terzo acquirente di una partecipazione sociale non subentra nei diritti e negli obblighi assunti dal socio cedente in un patto parasociale da lui non sottoscritto, poiché i patti parasociali non hanno effetti obbligatori nei confronti dei soggetti estranei al patto.

Il terzo acquirente di una partecipazione in una società per azioni, subentra nei diritti e negli obblighi assunti dal socio cedente in un patto parasociale da lui non sottoscritto?

Il codice civile detta due norme in tema di patti parasociali: l'art. 2341-bis (Patti parasociali) e l'art. 2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). Il primo di questi articoli li definisce come i patti, in qualsiasi forma stipulati, che hanno il fine di stabilizzare gli asseti proprietari o il governo della società. Tale norma non detta una disciplina organica ma prevede la durata di alcune tipologie di patti quali, specificamente, quelli che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle S.p.A. o nelle società che le controllano; quelli che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; quelli che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominate su tali società. La Corte di Cassazione ha dato una definizione più completa dei patti parasociali, definendoli come gli accordi contrattuali che legano più soggetti (sia tutti soci che soci e terzi) e che si pone la finalità di regolamentare il comportamento da seguire durante la vita della società o in occasione dell'esercizio dei diritti relativi alle partecipazioni detenute (Cass. Civ., 25 luglio 2023, n. 22375). Il patto parasociale, pertanto, è di fatto una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell'atto costitutivo e nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

Orbene, essendo il patto un accordo contrattuale tra più soggetti, esso vincola esclusivamente i soggetti che vi aderiscono e non ha effetti obbligatori nei confronti dei terzi estranei al patto, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 1372 c.c. sull'efficacia del contratto, in forza del quale il contratto ha sì forza di legge tra le parti ma esso non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge; si pensi, per esempio, al contratto a favore di terzi di cui all'art. 1411 c.c. Dunque, i patti parasociali non hanno efficacia rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (così, ex plurimis, Cass. Civ., 25 luglio 2008, n. 20462; Trib. Genova 26 febbraio 2025; Trib. Ancona 7 febbraio 2024 n. 284). Diverso sarebbe se i terzi avessero sottoscritto il patto, posto che in tale caso essi sarebbero parte contrattuale ed il patto avrebbe forza di legge anche nei loro confronti.

Pertanto, non avendo il patto parasociale effetti obbligatori nei confronti dei soggetti estranei ad esso, non può essere opposto ai soci non sottoscrittori (da ultimo Trib. Genova, 26 febbraio 2025 cit.), o alla società (Cass. 21 novembre 2001 n. 14629) e ciò anche nelle ipotesi di patto stipulato tra tutti i soci (Trib. Genova 26 febbraio 2025 cit.), salvo ovviamente il caso in cui la società abbia partecipato alla sottoscrizione del patto. E non può essere opposto ai terzi non sottoscrittori quali, per esempio, gli acquirenti di una partecipazione sociale, posto che essi non hanno aderito al patto. Viepiù, come statuito da ultimo dalla giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, 7 febbraio 2024, n. 284 cit.), i diritti e gli obblighi contenuti in un patto parasociale assunti dal socio cedente non si trasferiscono al terzo acquirente della partecipazione, in quanto non ineriscono a quest'ultima ma al socio, ed hanno carattere personale.

In conclusione, la risposta al quesito è certamente negativa. Posto che i patti parasociali non hanno effetti obbligatori nei confronti dei soggetti estranei al patto, il terzo acquirente di una partecipazione sociale non subentra nei diritti e negli obblighi assunti dal socio cedente in un patto parasociale da lui non sottoscritto.

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