Sulla giurisdizione in materia di trattamento di fine rapporto di un dipendente dell’INAIL

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Ottobre 2025

La giurisdizione contabile sussiste solo per i trattamenti pensionistici a carico dello Stato; per i trattamenti erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un conflitto negativo di giurisdizione affermando la competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia riguardante il ricalcolo del trattamento pensionistico di una dipendente dell’INAIL, trattandosi di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, e non già un trattamento a carico dello Stato.

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste solo per le pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ossia per quelle erogate direttamente dal bilancio statale ed è regolata tenendo conto della natura della pensione erogata o spettante, e non già della tipologia del rapporto di lavoro assicurato. Dalla natura pubblica del rapporto di lavoro non discende, sempre e comunque, la conseguenza che la pensione liquidata sia a carico dello Stato.

È infatti frequente che i dipendenti di enti pubblici o parastatali, pur essendo pubblici impiegati, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. In tali casi, le controversie sui trattamenti pensionistici devono essere proposte davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come affermato anche dalla Procura generale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.