Sulla giurisdizione in materia di trattamento di fine rapporto di un dipendente dell’INAIL
24 Ottobre 2025
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un conflitto negativo di giurisdizione affermando la competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia riguardante il ricalcolo del trattamento pensionistico di una dipendente dell’INAIL, trattandosi di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, e non già un trattamento a carico dello Stato. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste solo per le pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ossia per quelle erogate direttamente dal bilancio statale ed è regolata tenendo conto della natura della pensione erogata o spettante, e non già della tipologia del rapporto di lavoro assicurato. Dalla natura pubblica del rapporto di lavoro non discende, sempre e comunque, la conseguenza che la pensione liquidata sia a carico dello Stato. È infatti frequente che i dipendenti di enti pubblici o parastatali, pur essendo pubblici impiegati, siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. In tali casi, le controversie sui trattamenti pensionistici devono essere proposte davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come affermato anche dalla Procura generale. |