Danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica: quanto risarcire l’inestimabile?

28 Ottobre 2025

Il contributo ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di danno non patrimoniale, soffermandosi sul danno da lesione all’integrità psicofisica e sulle modalità di liquidazione, alla luce degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private, delle Tabelle di Milano e della recente Tabella Unica Nazionale.

Il danno da lesione dell'integrità psicofisica e il danno non patrimoniale: species e genus

Il danno non patrimoniale è oggi inteso come pregiudizio correlato alla lesione di interessi della persona tutelati dall'ordinamento giuridico e non connotati da rilevanza economica.

Questa definizione è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale che, nel corso dei decenni, ha rivolto sempre più l'attenzione alla dignità e all'integrità psicofisica della persona.

Tradizionalmente, il dato letterale dell'art. 2059 cod. civ., secondo cui “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, è stato interpretato in modo restrittivo: stante il disposto dell'art. 185 del codice penale del 1930, si riteneva che l'unico danno non patrimoniale risarcibile fosse il danno da reato, inteso come sofferenza contingente derivante dall'illecito (cfr., di recente, T. Martino, Danno non patrimoniale: unitarietà giuridica e diversità fenomenologica, mezzi di prova e personalizzazione, in Danno e Resp., 2025, p. 516)

L'impostazione classica è però mutata, a fronte dell'entrata in vigore della Costituzione che, soprattutto con gli artt. 2 e 32, ha spostato l'attenzione degli interpreti sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, favorendo così una progressiva lettura dell'art. 2059 cod. civ. non più limitata alle strettoie del danno morale soggettivo correlato all'illecito penale. In proposito, sono state dirimenti:

  • Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, con cui la Corte di cassazione ha affermato che il danno non patrimoniale (i) ricomprende “ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona” e (ii) può essere risarcito a prescindere dalla sussistenza di un reato;
  • le cc.dd. Sentenze di San Martino del 2008 (v. Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il descritto concetto di danno alla persona, sottolineandone il carattere unitario ai fini della liquidazione (cfr., tra i tanti, G. Ponzanelli, Conferme ed incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite, in Danno e Resp., 2009, p 768).

L'arresto delle Sentenze di San Martino è stato seguito dalla giurisprudenza successiva, che pure, per quanto concerne la liquidazione, ha adottato soluzioni diverse rispetto al rapporto tra il danno all'integrità psicofisica e gli ulteriori danni attinenti alla sfera intima e dinamico-relazionale della persona (i.e. danno morale soggettivo e danno esistenziale): l'autonoma risarcibilità di queste ultime voci di danno è stata alcune volte esclusa (cfr., ad esempio, Cass. 11 novembre 2019, n. 28986; Cass. 24 aprile 2014, n. 9283) e altre volte affermata (cfr., ad esempio, Cass. 26 maggio 2020, n. 9865; Cass. 27 marzo 2019 n. 8442; Cass. 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. 3 ottobre 2013, n. 22585).

Precisati questi aspetti, è indiscutibile che il danno da lesione dell'integrità psicofisica costituisca oggi una species del più ampio genus del danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. In particolare, nell'ambito di tale categoria di danno, è possibile distinguere tra: (i) i danni non patrimoniali da lesioni di lieve entità, consistenti in una menomazione dell'integrità psicofisica tra 1 e 9 punti (c.d. microlesioni) e (ii) i danni non patrimoniali da lesioni di non lieve entità, consistenti in una menomazione dell'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti (c.d. macrolesioni).

La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica

Consistendo nel pregiudizio di valori privi di rilevanza economica, il danno da lesione dell’integrità psicofisica è difficile da liquidare: per ovviare al rischio di valutazioni arbitrarie, è stato lo stesso Legislatore a ipotizzare l’introduzione di tabelle che potessero, ad un tempo, orientare il magistrato e assicurare una maggiore uniformità delle decisioni sul territorio nazionale.

Sennonché, come si vedrà, la “storia della liquidazione” dei risarcimenti di microlesioni e macrolesioni si è di molto differenziata nel corso degli anni.

Il risarcimento delle microlesioni 


Per quanto concerne il risarcimento delle microlesioni, il primo passo è stato costituito dall'art. 5 della L. 5 marzo 2001, n. 57 che ha demandato a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e dell'Industria, la predisposizione di una "specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità". Tale tabella è poi stata introdotta con il decreto del 3 luglio 2003.


Con l'emanazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), la tabella è stata trasfusa nell'art. 139 e dunque utilizzata per la quantificazione del ristoro delle microlesioni derivanti da sinistri correlati alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; inoltre, ai sensi dell'art. 7, 4° comma, L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), la medesima disciplina è stata altresì applicata al risarcimento delle microlesioni derivanti dall'esercizio della professione sanitaria. Sul punto, giova ricordare che l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private regola anche la riparazione delle microlesioni derivanti da sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. 15 giugno 2022, n. 19229; nonché Trib. Reggio Emilia 19 febbraio 2020 e Trib. Bari 25 giugno 2012, n. 2290; v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 300 e ss).).


Restano invece estranee all'ambito operativo dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo l'interpretazione prevalente, le microlesioni che hanno cause diverse da quelle descritte: l'interpretazione analogica della norma è esclusa e la liquidazione avviene secondo i criteri espressi dalle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano (c.d. Tabelle di Milano).

Al riguardo, cfr. Cass. 21 novembre 2023, n. 32373; Cass. 5 settembre 2023, n. 25922; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4509; Trib. Ancona 9 gennaio 2024, n. 25; App. Lecce 14 giugno 2022, n. 677; Trib. Treviso 26 ottobre 2018, n. 2108. Contra cfr. Tribunale Modena 19 maggio 2011 e Trib. Rovereto 2 marzo 2009.  
 

Il risarcimento delle macrolesioni


Per quanto concerne il risarcimento delle macrolesioni, la previsione della Tabella Unica Nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private è rimasta per decenni inattuata. 
Questo vuoto è stato colmato dalle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dai vari uffici giudiziari e, soprattutto, dalle Tabelle di Milano che, a partire da Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 (c.d. “sentenza Amatucci”), hanno assunto il valore di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”; ciò, con due implicazioni:

(i) da un lato, l'omessa o erronea applicazione delle Tabelle di Milano può essere censurata in sede di legittimità per violazione dell'art. 1226 cod. civ.;

(ii) dall'altro lato, la disapplicazione – totale o parziale – delle Tabelle di Milano deve essere motivata mediante il riferimento a specifici elementi, quali le condizioni della persona, l'intensità e la durata della sofferenza, la gravità del fatto (Per l'affermazione di questi principi, fra le tante, Cass. 13 dicembre 2022, n. 36297; Cass. 16 dicembre 2022, n. 37009; Cass. 12 settembre 2022, n. 26805; Cass. 21 novembre 2017, n. 2756). 

 

Le Tabelle di Milano, dunque, nella liquidazione del risarcimento delle macrolesioni, hanno finito per assumere efficacia paranormativa (v., ad esempio, Cass. 6 maggio 2020, n. 8532 e Cass. 21 aprile 2021, n. 10579. Contra, peraltro, di recente, Cass. 2 settembre 2025, n. 24349; Cass. 26 gennaio 2024, n. 2539). 


Il 5 marzo 2025, è entrato in vigore il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, con cui è stata introdotta la Tabella Unica Nazionale menzionata dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private: la tabella dovrebbe applicarsi soltanto ai pregiudizi cagionati da

(i) sinistri correlati alla circolazione di veicoli e natanti, nonché a malpractice sanitaria (cfr. artt. 138 del Codice delle Assicurazioni Private e 7, 4° comma, della Legge Gelli-Bianco) e

(ii) verificatisi dopo il 5 marzo 2025 (cfr. art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12). 


L'utilizzo del condizionale è però d'obbligo. Invero, rispetto all'ambito di applicazione della Tabella Unica Nazionale, si sono delineati due orientamenti interpretativi contrapposti. 
Talvolta, in ossequio al dato letterale, si è escluso il ricorso alla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento di danni derivanti da sinistri diversi rispetto a quelli ricordati oppure verificatisi prima del 5 marzo 2025, ritenendo che, per tali ipotesi, dovesse farsi riferimento alle Tabelle di Milano vigenti al momento della decisione (cfr. Trib. Ascoli Piceno 25 marzo 2025, n. 147, in Banca Dati di Merito e Trib. Palermo 22 luglio 2025).
Talaltra, si è argomentato a favore dell'applicazione analogica della Tabella Unica Nazionale anche al di fuori dei casi espressamente previsti (sotto entrambi i profili qualitativo e temporale), sul duplice presupposto che i criteri indicati nella citata Tabella: 

  • potessero assicurare l'uniformità nella valutazione equitativa del danno (cfr. Cass. 29 aprile 2025, n. 11319; Trib. Pisa 17 luglio 2025, n. 709 e Trib. Palmi 7 marzo 2025, n. 124, entrambe in Banca Dati di Merito. In dottrina, al riguardo G. Chiriatti, La TUN può essere applicata anche al di fuori di Rc Auto e Rc Sanitaria. Quale futuro per la tabella di Milano?, in IUS Responsabilità civile, 26 maggio 2025 e M. Rossetti, In G.U. la Tabella Unica Nazionale: prime riflessioni, 19 febbraio 2025, in Quotidiano Giuridico);
  • avessero sostituito quelli contenuti nelle Tabelle di Milano, essendo così applicabili al momento della liquidazione del pregiudizio, a prescindere dal momento in cui si fosse verificato il sinistro (cfr., di recente, Trib. Perugia 31 marzo 2025, n. 424). In tal senso, deporrebbe anche Cass. 11 novembre 2019, n. 28990 che si è espressa a favore dell'applicazione retroattiva delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ai fini della quantificazione dei pregiudizi da malpractice sanitaria, con il solo limite della formazione del giudicato interno.  

Nel descritto quadro di incertezza, con l'ordinanza n. 4915 del 18 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha disposto un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Cassazione. In particolare, è stato chiesto di chiarire se, per il risarcimento di una macrolesione derivante da un sinistro stradale verificatosi prima del 5 marzo 2025, il giudice dovesse applicare (i) la Tabella Unica Nazionale, (ii) la Tabella di Milano vigente al momento della liquidazione oppure (iii) in tutto o in parte, la prima o la seconda, purché con adeguata motivazione.
La soluzione della questione riveste carattere dirimente, posto che il ricorso alla Tabella Unica Nazionale piuttosto che alle Tabelle di Milano può incidere in modo determinante sulla quantificazione del danno. Del resto, per quanto i valori monetari della Tabella Unica Nazionale siano – come rilevato dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale – “complessivamente pressoché omogenei” a quelli delle Tabelle di Milano, si riscontrano alcune differenze, quali ad esempio:

  • la Tabella Unica Nazionale riconosce indennizzi superiori a quelli indicati dalle Tabelle di Milano per le macrolesioni da 10 a 27-28 punti e da 80 a 100 punti, mentre riconosce indennizzi inferiori per le altre macrolesioni;
  • la personalizzazione degli importi riconosciuti sulla base della Tabella Unica Nazionale, ai sensi dell'art. 138, 3° comma, del Codice delle Assicurazioni Private, può avvenire solo nella misura massima del 30% e con adeguata motivazione. Per contro, la personalizzazione consentita dalle Tabelle di Milano va ben oltre la percentuale menzionata (cfr., per approfondimenti, M. Palisi-E. Pedoja, Il danno morale e l'aspetto dinamico relazionale del danno biologico: riflessioni critiche e ricadute sulla TUN, in IUS Responsabilità Civile, 12 marzo 2025);
  • l'importo giornaliero per inabilità temporanea assoluta riconosciuto dalla Tabella Unica Nazionale è pari a € 55,24 e dunque è inferiore di circa € 59,76 rispetto all'importo riconosciuto al medesimo titolo dalle Tabelle di Milano (i.e. € 115,00). 

Proprio constatando l'estremo rilievo pratico della questione, con decreto del 17 settembre 2025, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha ammesso il rinvio pregiudiziale, incaricando la Terza Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto. 

In conclusione

Anche alla luce dell'orientamento interpretativo prevalente con riferimento al ristoro delle microlesioni, in ottica pratica, parrebbe equilibrata questa soluzione: a prescindere dall'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, la Tabella Unica Nazionale potrebbe costituire il criterio per la quantificazione equitativa del risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri correlati

(i) alla circolazione stradale o nautica e

(ii) alla malpractice sanitaria, quand'anche si siano verificati prima del 5 marzo 2025; invece, per quanto concerne il ristoro delle macrolesioni diverse da quelle indicate, dovrebbero considerarsi le Tabelle di Milano.

Così facendo, si riuscirebbe a garantire maggiore uniformità al sistema risarcitorio dei danni da lesione dell'integrità psicofisica, riservando un trattamento differenziato alle sole fattispecie per cui il Legislatore ha inteso delineare un regime speciale (i.e. danni derivanti da circolazione stradale e nautica e danni da malpractice sanitaria).   

Ciò posto, non resta che attendere l'enunciazione dell'atteso principio di diritto da parte della Sezione Terza della Corte di cassazione: un principio tanto complesso da argomentare, quanto difficile da ponderare, date le relative implicazioni sugli interessi dei numerosissimi soggetti coinvolti e sugli equilibri del mercato assicurativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario