Inammissibili le q.l.c. sulla facoltà del commissario agli usi civici di avviare d’ufficio procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà successivamente definire
27 Ottobre 2025
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. dell'art. 29, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, che attribuisce al commissario agli usi civici sia poteri giudicanti sia di impulso processuale, in riferimento agli artt. 24,111 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte, pur riconoscendo che la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale del commissario agli usi civici genera tensione con il diritto di difesa e il principio della terzietà del giudice, ha escluso di poter intervenire con una pronuncia additiva, affermando che la riforma del sistema richiede un intervento organico del legislatore. Solo il legislatore può intervenire per riformare la materia non tanto per l'esistenza di un ambito discrezionale riservato al legislatore, bensì per l'impossibilità di costruire per via di pronuncia costituzionale e senza esercitare scelte politiche, un “sistema” protettivo dei domini collettivi in quanto beni ambientali che assicuri anche una piena armonia con gli artt. 24,111 e 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale ha ritenuto stringente l'esigenza che sia adempiuto il dovere del legislatore di intervenire organicamente in materia affermando che l'inerzia del legislatore a fronte dei ripetuti inviti per intervenire sulla materia non risulta in armonia con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato e in particolare quelle fra legislatore e giudice costituzionale. |