Limiti di impignorabilità, sequestro preventivo (e confisca) di somme relative al «riscatto» di polizze vita
27 Ottobre 2025
La Suprema Corte ha esaminato la questione dell'assoggettabilità a sequestro preventivo delle somme derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita, tenuto conto del divieto di cui all'art. 545 c.p.c. riferibile ai crediti di natura retributiva e pensionistica o «indennità che tengono luogo di pensione» , nozione nella quale devono ricondursi, in forza delle caratteristiche dell'assicurazione sulla vita, le somme conseguite a titolo di capitale o di rendita. In merito i giudici hanno affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita cd. tradizionale ovvero dell'indennizzo conseguente al verificarsi dell'evento, avendo gli stessi natura previdenziale ed assistenziale. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, con riguardo alla somma, oggetto del caso esaminato ed in sequestro, che non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell'evento, ma consegue dal recesso dell'assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile ad nutum, ha recuperato al suo patrimonio somme che, pur avendo a suo tempo assolto alla funzione di risparmio, non realizzano, al momento e in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale, invalidata per effetto della opzione rimessa all'assicurato di recedere dal contratto di assicurazione. Si è posto, infatti, in luce che il regime stabilito dall'art. 1923 c.c., secondo cui «le somme dovute dall'assicuratore al contraente non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare», trova il proprio fondamento nella funzione previdenziale e assistenziale di questo strumento: con le polizze vita si persegue il fine di accumulare un capitale o precostituire una rendita, così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una somma, ovviando così al rischio morte o sopravvenienza ad una certa data dell'assicurato. L'art. 1923 c.c. si limita, tuttavia, a disporre la impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore ed è discusso se l'impignorabilità possa riguardare, oltre alle somme versate in fase di accumulo, anche le somme riscosse, che si confondono nel patrimonio dell'assicurato o del beneficiario. La giurisprudenza civile solo in rare occasioni ha affrontato la questione della portata del principio di cui all'art. 1923 c.c. D'altro canto, la giurisprudenza penale ha in più occasioni affermato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo. Si tratta tuttavia di conclusioni che, ad avviso della Corte, devono essere riviste alla luce dei principi contenuti nella sentenza Cinaglia che, nella parte in cui ritiene che l'art. 545 c.p.c. rappresenti una regola generale dell'ordinamento processuale in considerazione della riconducibilità degli emolumenti pensionistici, nella misura impignorabile prevista da tale norma, nell'alveo dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost., deve essere estesa alle somme (capitali e rendite) derivanti dalla liquidazione di una polizza vita c.d. tradizionale, riconducibili alla nozione «indennità che tengono luogo di pensione» alla quale fa riferimento l'art. 545 c.p.c. avuto riguardo alla funzione tipica del contratto di assicurazione cui accedono. Non vi è ragione, quindi, secondo i giudici, per assicurare alle somme conseguite a titolo di riscatto il privilegio della impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., che va letto nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost., che giustificano, nella descritta prospettiva costituzionale posta a base delle Sezioni Unite Cinaglia, la impignorabilità assoluta o relativa. |