Il diritto di controllo spetta anche al socio amministratore

La Redazione
28 Ottobre 2025

Secondo il Tribunale di Venezia, il diritto di controllo sullo svolgimento degli affari sociali non spetta solo al socio amministratore, come espressamente previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c., ma anche all'amministratore.

IIl diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria, riconosciuto ai soci non amministratori di s.r.l. dall'art. 2476, comma 2, c.c., spetta anche al socio amministratore: la circostanza che la norma attribuisca espressamente tale diritto al socio non amministratore, non esclude che analogo diritto spetti anche al socio amministratore, che intenda indagare sullo svolgimento degli affari sociali consultare i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, nei caso in cui a detta gestione egli non abbia in tutto o in parte partecipato, quando siano stati frapposti ad esempio, da parte di altri amministratori ostacoli all'accesso a dette informative e documenti.

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