Quale normativa è applicabile in caso di licenziamento di lavoratori distaccati all’estero?

La Redazione
28 Ottobre 2025

Con la sentenza 25 settembre 2025, n. 26173/2025, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in materia di legge applicabile al licenziamento disciplinare di un lavoratore assunto in Italia e distaccato in Romania, secondo i criteri previsti dal Regolamento UE n. 593/2008 (c.d. “Roma I”).

Un lavoratore, assunto da un'azienda italiana, ma che svolgeva le proprie mansioni in Romania, subiva licenziamento disciplinare.

L'interpellato Tribunale italiano annullava il licenziamento, ordinandone la reintegra, oltre al risarcimento del danno, in applicazione della legge italiana, per un rilevato collegamento più stretto tra il lavoratore e l'Italia, nonostante il contratto di assunzione richiamasse la disciplina romena.

In appello, la Corte aveva invece riconosciuto solo la tutela indennitaria prevista dal contratto individuale, ritenendo la reintegra non inderogabile e applicando la disciplina romena per la sanzione. Entrambe le parti ricorrevano in Cassazione.

La Suprema Corte ha censurato l'approccio della Corte d'Appello, che aveva applicato congiuntamente disposizioni sia italiane sia romene, senza una preventiva, univoca individuazione della legge applicabile secondo i criteri del Regolamento c.d. Roma I (Regolamento UE n. 593/2008).

Infatti, come indicato all'art. 8 del Regolamento: “Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'art. 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei parr. 2, 3 e 4 del presente art. 2.

Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del par. 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai parr. 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese”.

La Corte richiamando i principi evidenziati della Corte di Giustizia UE, ribadisce anche come il giudice debba valutare tutte le circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro (quali il luogo di esecuzione, la sede di assunzione, il sistema previdenziale applicato, ecc.) per individuare la disciplina con un collegamento più stretto, in un'ottica di tutela sbilanciata a favore del lavoratore, parte più debole del rapporto.

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame previa individuazione di un'unica legge applicabile (italiana o romena), alla luce dei principi della Corte di Giustizia UE e dell'art. 8 del Regolamento Roma I.