Responsabilità civile dei magistrati: necessario esaurire tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali

La Redazione
29 Ottobre 2025

Il Tribunale di Brescia aderisce all’orientamento, più volte ribadito dalla Cassazione, che in ottemperanza dell’art. 4, comma 2, l. n. 117/1988 subordina l’azione risarcitoria alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall’ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988 è inammissibile l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato qualora risulti che l'attore non abbia esperito, avverso i provvedimenti che si assumono causa di danno, tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali, omettendo le relative impugnazioni. Solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato.

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