Responsabilità civile dei magistrati: necessario esaurire tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali
29 Ottobre 2025
In tema di responsabilità civile dei magistrati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988 è inammissibile l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato qualora risulti che l'attore non abbia esperito, avverso i provvedimenti che si assumono causa di danno, tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali, omettendo le relative impugnazioni. Solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato. |