Occupazione temporanea di aree non finalizzata all’esproprio: se l’occupazione prosegue sine titulo spetta il risarcimento del danno
31 Ottobre 2025
In tema di occupazione temporanea di aree non finalizzata all'esproprio disposta ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, una volta scaduto il termine finale indicato nel provvedimento di occupazione temporanea, l'efficacia del titolo viene meno, per cui se la Pubblica Amministrazione non restituisce il bene, la sua detenzione si trasforma in un illecito permanente e, a partire da questo momento, al proprietario non spetterà più un'indennità, ma un risarcimento del danno per l'illecito subito. Il criterio normativo e giurisprudenziale per la liquidazione del risarcimento del danno (ferma la prova di pregiudizi ulteriori) è quello stabilito dall'art. 42-bis, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001, che prevede un risarcimento forfettario pari ad un interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, applicabile in via analogica e con valutazione equitativa, ex artt. 2056 e 1226 c.c. Sebbene, infatti, tale norma disciplini l'acquisizione sanante, ovvero l'atto con cui l'amministrazione acquisisce la proprietà di un bene che ha illegittimamente occupato e modificato, il criterio risarcitorio ivi previsto è ritenuto espressione di un principio generale, applicabile anche alle ipotesi di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio. |