Opposizione tardiva del consumatore: questioni irrisolte dopo le Sezioni Unite
Rossella Pezzella
29 Ottobre 2025
Sebbene l'intervento nomofilattico operato da Cass. n. 9479/2023 abbia inteso contemperare la tutela del consumatore con l'esigenza di stabilità del provvedimento ingiuntivo, si registrano ancora incertezze interpretative.
Il decreto ingiuntivo non opposto e gli effetti del giudicato
L'art. 641 c.p.c. prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni, o nel diverso termine concesso dal giudice che ha emesso il decreto.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 647 c.p.c., qualora l'ingiunto non abbia proposto opposizione nei modi e nei termini previsti dalla legge, il giudice che ha emesso il decreto, su istanza del ricorrente, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Analogamente, il giudice provvede secondo la stessa disposizione nel caso di mancata costituzione dell'opponente.
Una volta intervenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la decisione in essa contenuta diviene irrevocabile, precludendo ogni ulteriore modifica del suo contenuto.
In merito alla portata dell'intangibilità del provvedimento monitorio, negli ultimi anni la giurisprudenza prevalente ha condiviso la tesi che riconosce al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. la piena efficacia di giudicato sostanziale (Cass. 19 settembre 2024, n. 25180; Cass. 4 aprile 2024, n. 8901; Cass. 4 novembre 2021, n. 31636).
Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e inoppugnabile per mancata opposizione, è preclusa ogni ulteriore valutazione delle ragioni addotte a giustificazione della pretesa monitoria (Trapuzzano, 316). In particolare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. promossa dal debitore in virtù di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà exart. 647 c.p.c., questi non può contestare il diritto del creditore per ragioni processuali o di merito che era tenuto a sollevare tempestivamente nel giudizio di opposizione, ma può far valere esclusivamente i fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (Cass. 19 dicembre 2006, n. 2191), salvo che si tratti di vizi di inesistenza del titolo esecutivo e fatta eccezione per i casi di inefficacia sopravvenuta dello stesso titolo. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere dal debitore unicamente nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo (Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785). In caso contrario, si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un sindacato retroattivo sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento giudiziale, al di fuori della sede processuale a ciò deputata.
L'efficacia del giudicato e la protezione dei diritti del consumatore
Il principio generale dell'intangibilità, in sede esecutiva, del titolo giudiziale per fatti anteriori alla sua formazione può subire importanti limitazioni nel caso in cui il credito tragga origine dai contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Il punto controverso emerso con riferimento ai decreti ingiuntivi è l'estensione degli effetti del giudicato derivante dalla mancata opposizione exart. 645 c.p.c. Nello specifico, ci si è domandati se l'autorità di giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto possa estendersi anche a profili sostanziali del rapporto, come la non vessatorietà delle clausole contrattuali regolate dalla direttiva 93/13, ove tale questione non sia stata esaminata e motivata dal giudice del procedimento monitorio.
In base ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 6 aprile 2023 n. 9479, il giudice del procedimento monitorio deve controllare d'ufficio la natura abusiva delle clausole del contratto rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, qualora sussista un serio dubbio al riguardo. A tal fine, il giudice deve adottare le misura istruttorie idonee a far emergere detta vessatorietà. Qualora il decreto ingiuntivo che ha accolto la domanda del professionista non sia stato opposto dal consumatore, ma sia privo di motivazione sulla non vessatorietà delle clausole da cui trae origine il credito azionato, il giudice dell'esecuzione, fino al momento della vendita o dell'assegnazione, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di eventuali clausole abusive nel contratto e ad avvisare il consumatore che entro quaranta giorni può proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione si asterrà dalla vendita o dall'assegnazione del bene o del credito finché non sarà decorso il menzionato termine e, in caso di opposizione, fino alla decisione sull'istanza di sospensione eventualmente formulata dal consumatore ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Nel caso in cui il consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. per far valere l'abusività di una o più clausole contrattuali, il giudice dovrà riqualificare l'opposizione come opposizione tardiva exart. 650 c.p.c., assegnando termine non inferiore a quaranta giorni per la riassunzione della causa. Diversamente, se è già in corso un'opposizione esecutiva proposta per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione assegnerà termine di quaranta giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola -, astenendosi nel frattempo dalla vendita o dall'assegnazione. Nel caso di vendita o assegnazione del bene o del credito, il consumatore potrà esperire il rimedio risarcitorio.
L'enunciazione di questi principi nasce dall'esigenza di dare attuazione alla pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea il 17 maggio 2022, nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito dei rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di Milano con le ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019.
Tenuto conto delle caratteristiche essenziali del giudizio di opposizione, la “creazione” di questo nuovo rimedio oppositivo consumeristico ha richiesto taluni adeguamenti del diritto processuale interno.
L'opposizione tardiva consumeristica
Com'è noto, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ovvero nel diverso termine autorizzato dal giudice. L'intimato può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, sempre che non siano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore (art. 650 c.p.c.). A queste fattispecie, la Corte costituzionale ha aggiunto l'ipotesi in cui l'opponente, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per forza maggiore o caso fortuito, proporre opposizione nel termine indicato nel decreto (Cfr. C. cost. 20 maggio 1976, n. 120). In questi casi, qualora sussistano “gravi motivi”, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può essere sospesa a norma dell'art. 649 c.p.c.
Accanto a quanto già disciplinato normativamente, la giurisprudenza di legittimità ha “creato” l'istituto dell'opposizione tardiva c.d. consumeristica o ultra-tardiva.
Come in precedenza illustrato, con la sentenza 6 aprile 2023 n. 9479, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno individuato il rimedio processuale esperibile dal consumatore per far valere la vessatorietà di una o più clausole contrattuali in presenza di decreti ingiuntivi non opposti e carenti di motivazione su tale profilo. Questo rimedio è modellato sull'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.
Tenuto conto delle caratteristiche essenziali del giudizio di opposizione tardiva, il ricorso a tale rimedio oppositivo ha richiesto taluni adeguamenti del diritto processuale interno, resi possibili mediante gli strumenti dell'interpretazione conforme e della disapplicazione.
Innanzitutto, attraverso un'interpretazione conforme dell'art. 650, comma 1, c.p.c. al diritto unionale, i giudici di legittimità hanno individuato il presupposto normativo del “caso fortuito” o della “forza maggiore”, che giustifica la proposizione dell'opposizione tardiva, nella carenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul controllo di abusività delle clausole e nell'omesso avvertimento sulla possibilità di far valere l'abusività entro un determinato termine. Tali carenze formali, ad avviso della S.C., si configurano come una causa estranea alla volontà del consumatore, che gli ha precluso la possibilità di comprendere la reale portata dei suoi diritti e le conseguenze della sua condotta omissiva e, quindi, di valutare in modo informato l'opportunità di opporsi al decreto ingiuntivo.
Un ulteriore adeguamento del diritto processuale interno concerne il termine di proposizione dell'opposizione tardiva.
Come precedentemente illustrato, in base all'art. 641 c.p.c., l'opposizione tardiva non è proponibile nel caso in cui siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Le Sezioni Unite, non ritenendo tale termine idoneo a garantire l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale del consumatore, hanno rilevato la necessità di disapplicare l'art. 650, ultimo comma, c.p.c. e, allo stesso tempo, di individuare nella disciplina contenuta nell'art. 641 c.p.c. il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva consumeristica. Questo termine decorre dall'avvertimento formulato dal giudice dell'esecuzione.
In presenza di gravi motivi, il giudice adito per l'opposizione tardiva consumeristica, su istanza di parte, in forza del combinato disposto degli artt. 649 e 650 c.p.c., può sospendere l'esecutorietà del titolo giudiziale concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Riguardo all'oggetto del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., è importante osservare che, come costantemente affermato dalla Corte di giustizia, il controllo sull'abusività deve concentrarsi sulle clausole che incidono sull'oggetto della controversia (Corte giust., 11 marzo 2020, causa C-511/17, Gyo¨rgyne´ Lintner, punto 28). Ciò significa che l'opposizione tardiva consumeristica può essere esperita dal consumatore solo per fare valere l'abusività di clausole che incidono sull'esistenza e sull'entità del credito.
Muovendo da questo aspetto, si deve rilevare che, qualora dalla motivazione del decreto ingiuntivo risulti che il controllo di abusività svolto dal giudice del monitorio abbia riguardato solo alcune clausole, l'opposizione tardiva può essere proposta dal consumatore per far valere l'abusività delle clausole non oggetto di preventiva verifica. Questo perché il giudicato sulla validità delle clausole contrattuali si forma solo su quelle clausole che il giudice del monitorio ha verificato in modo effettivo e motivato (Caporusso, 1241, nt 23). Viceversa, in conformità alle direttive della CGUE, nel caso di accertamento parziale, il giudicato non può coprire le clausole non specificamente indagate dal giudice e indicate nel provvedimento ingiuntivo. Invero, l'omessa motivazione riguardo l'aspetto dell'abusività delle clausole rilevanti per l'accoglimento della domanda preclude la formazione del giudicato a seguito della mancata opposizione da parte del consumatore, essendo recessive le esigenze di certezza del diritto connesse alla stabilità della decisione rispetto all'effettività della tutela riconosciuta al consumatore dalla direttiva 93/13.
Va aggiunto che il consumatore non può dedurre in sede di opposizione ultra-tardiva fatti anteriori alla formazione del titolo disciplinati dal diritto interno, dato che in questo caso si applica il tradizionale principio secondo cui il giudicato copre il deducibile (Trib. Bologna, 23 ottobre 2024, n. 2407).
Problemi irrisolti
La sentenza delle Sezioni Uniten. 9479/2023 solleva alcuni interrogativi.
Innanzitutto, occorre chiedersi quale sia il rimedio esperibile dal consumatore prima dell'inizio dell'esecuzione forzata a fronte di un di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole contrattuali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13
La motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 consente di inferire che il rimedio azionabile dal consumatore prima dell'inizio dell'esecuzione è rappresentato dall'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Soldi, 1069).
In proposito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il rimedio dell'opposizione tardiva è idoneo a garantire la tutela effettiva del consumatore in quanto esso è esperibile anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione e, in particolare, prima della notificazione del precetto (punto 9.1. della sentenza).
Questa conclusione porta con sé un ulteriore quesito: all'opposizione tardiva proposta dal consumatore prima dell'inizio dell'esecuzione si applica il termine decadenziale di quaranta giorni?
Tale questione non ha formato oggetto di disamina da parte dei giudici di legittimità.
Secondo una certa dottrina, il rimedio in esame può essere esperito dal consumatore sine die. Da ciò consegue che, ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva in fase anteriore all'esecuzione, è sufficiente la produzione, da parte del consumatore, del decreto ingiuntivo non opposto, a condizione che emerga l'omessa motivazione sulla (non) abusività delle clausole negoziali (Baccaglini, 650).
La suddetta soluzione introduce in via interpretativa una importante deroga al principio generale secondo cui l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. deve essere proposta nel termine ordinario di quaranta giorni, decorrente dal momento in cui è cessato l'impedimento (Cass. 7 giugno 2025, n. 15221; Cass. 6 novembre 2024, n. 28600; Cass. 16 maggio 2023, n. 13365; Cass. 8 marzo 2022, n. 7560; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2608; Cass. 29 agosto 2011, n. 17759).
Diversamente, qualora si ritenesse che il consumatore debba attivare tale rimedio entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., si porrebbe il problema dell'individuazione del dies a quo per l'esperibilità dell'opposizione tardiva. Tale termine potrebbe coincidere con la scoperta della nullità della clausola negoziale non rilevata dal giudice del monitorio o con l'emergere dell'interpretazione innovativa della Corte di cassazione. Resta, nondimeno, l'interrogativo sulle modalità con cui l'ingiunto possa fornire un'adeguata dimostrazione di tali circostanze, affinché l'opposizione tardiva sia scrutinabile nel merito.
Ulteriormente, è utile chiedersi se il giudice chiamato a decidere sull'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) debba svolgere d'ufficio il controllo sull'abusività delle clausole contrattuali, qualora tale verifica sia stata omessa nella fase monitoria, a prescindere dai motivi di opposizione e dalla relativa ammissibilità.
Secondo autorevole dottrina, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di giustizia, se il debitore ha proposto opposizione tardiva per far valere questioni diverse dall'abusività delle clausole contrattuali, rimane fermo il dovere del giudice dell'opposizione di rilevare d'ufficio la nullità di protezione, esplicitando l'esito di tale verifica nella motivazione della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione, senza il coinvolgimento del giudice dell'esecuzione (Carratta, 373).
In linea con questa conclusione, in alcune pronunce di merito si è affermato che, alla luce della giurisprudenza europea, anche nel caso di opposizione inammissibile in quanto proposta tardivamente, il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul diritto di credito azionato dal professionista allorquando il decreto ingiuntivo sia privo di motivazione in ordine a tale aspetto, specie a fronte di una sollecitazione pervenuta dal consumatore (Trib. Milano, 17 gennaio 2023, n. 298. In senso conforme cfr. Trib. Milano, 9 gennaio 2023; Trib. Verona, 6 luglio 2023).
In senso difforme, in sede applicativa, una pronuncia di merito, accertata la validità della notificazione del decreto ingiuntivo e, quindi, la tardività dell'opposizione, ha escluso la sussistenza dell'obbligo del giudice di verificare d'ufficio l'abusività delle clausole negoziali, ritenendo che la tutela rafforzata prevista dalla CGUE e dalle Sezioni Unite in favore del consumatore non possa essere invocata in assenza di una posizione di debolezza informativa, vale a dire quando lo stesso, essendo già a conoscenza della nullità della clausola negoziale, abbia proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proprio al fine di fare valere tale profilo (Trib. Como, 26 aprile 2023, n. 456). In sostanza, il tribunale, sulla base del rilievo che nel caso esaminato non vi fosse alcun deficit informativo legittimante l'intervento esterno del giudice, ha considerato impraticabile, nel caso di opposizione inammissibile in quanto proposta tardivamente, la disapplicazione del principio di autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo (artt. 2909 c.c., 647 e 650 c.p.c.).
In senso critico, in dottrina si è rilevato che, nella prospettiva delle Sezioni Unite, in assenza del controllo di abusività delle clausole, il giudice dell'opposizione tardiva ha l'obbligo di rilevare d'ufficio eventuali nullità contrattuali, a prescindere dal fatto che il consumatore conoscesse o meno la vessatorietà della clausola (Caporusso, 1243).
Riferimenti bibliografici
Baccaglini, Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del consumatore: le ricadute sul piano della cognizione e dell'esecuzione alla luce delle Sezioni Unite, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 4, 946 ss.;
Carratta, Le Sezioni Unite della Cassazione tra nomofilachia e nomopoiesi. A proposito della sentenza n. 9479 del 2023, in Riv. esec. forz., 2023, 2, 357 ss.;
Cirulli, La tutela del consumatore ed il vaso di pandora, in judicium.it., 1° giugno 2023;
Consolo, Istruttoria monitoria “ricarburata” e, residualmente, opposizione tardiva consumeristica “rimaneggiata” (specie) su invito del g.e., in Giur. it., 2023, 1054 ss.;
D'Alessandro, Dir. 93/13/CEE e decreto ingiuntivo non opposto: le Sez. un. cercano di salvare l'armonia (e l'autonomia) del sistema processuale nazionale attraverso una lettura creativa dell'art. 650 c.p.c., in Giur. it., 2023, 1060 ss.;
Garofalo, Le sezioni unite su Banco di Desio: una giurisprudenza sempre più legislativa, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 4, 956 ss.;