Demolizione di immobile abusivo e tutela della vita privata: si pronuncia la Corte EDU
29 Ottobre 2025
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 23 ottobre 2025 nel caso Ayala Flores c. Italia (n. 16803/2021), ha stabilito che l'ordine di demolizione di una casa abusiva sull'isola di Procida non integra violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella misura in chi si rende necessario per il ripristino della tutela del paesaggio circostante. L'immobile era stato costruito negli anni '90 dalla ricorrente e del marito su un terreno di proprietà di lui, in assenza del necessario permesso edilizio, in una zona di particolare pregio ambientale e a rischio sismico. Dopo la condanna in sede penale penale e l'ordine di demolizione, divenuti definitivi nel 2003, la ricorrente ha continuato ad abitare nella casa per oltre quindici anni, senza ottenere il condono e senza fornire prova di situazioni di particolare necessità che la spingessero a continuare a vivere nell'immobile. In sede di ricorso innanzi alla Corte EDU, ha lamentato che le autorità italiane non avrebbero operato un corretto bilanciamento tra il suo diritto al domicilio e l'interesse pubblico sotteso alla demolizione, nel caso di specie il recupero di una zona di particolare interesse ambientale, oltre che connotata da rischio sismico. Tuttavia, la Corte ha rilevato come i giudici nazionali abbiano preso in considerazione tutti gli elementi dedotti, ritenendo però vaghe e non comprovate le allegazioni della ricorrente in ordine alla sua situazione personale e abitativa. La Corte ha ribadito che la perdita della propria casa rappresenta la più grave interferenza con l'art. 8 CEDU e le autorità sono tenute ad accertare l'effettività del bilanciamento tra interesse individuale e collettivo, specie in presenza di provvedimenti ablativi. Tuttavia, l'onere di dimostrare la sussistenza di una situazione meritevole di particolare tutela grava sul ricorrente, il quale, se continua a vivere in un immobile abusivo per molti anni in consapevole violazione di legge, indebolisce la propria posizione nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Nel caso di specie, il provvedimento di demolizione era giustificato dall'esigenza di tutelare un'area sottoposta a speciale protezione ambientale e connotata da rischio sismico, contesto che rafforza la discrezionalità delle autorità nazionali. La Corte ha, dunque, ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art. 8 CEDU, poiché le autorità italiane hanno agito nell'ambito del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di gestione del territorio e tutela dell'ambiente e hanno valutato in modo non arbitrario le circostanze del caso. |