Irretroattiva la nuova disciplina sulla responsabilità limitata dei sindaci

La Redazione
31 Ottobre 2025

Il Tribunale di Roma interviene nel dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità – o meno – della legge n. 35/2025 ai fatti anteriori, propendendo per la soluzione negativa.

In materia di responsabilità dei sindaci, la legge n. 35/2025, di riforma dell'art. 2407, comma 2, c.c. ha natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa non un criterio di liquidazione equitativo del danno, alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che abbia colposamente violato i doveri dei quali era gravato.

A differenza della novella che, modificando l'art. 2486 c.c., ha sostanzialmente codificato un criterio di liquidazione equitativa del danno (criterio già da tempo affermato in via giurisprudenziale), il nuovo comma 2 dell'art. 2407 c.c. ha introdotto un vero e proprio limite quantitativo alla tutela risarcitoria del danno stesso.

Dalla natura sostanziale della legge, discende la non operatività del novellato art. 2407 comma 2 c.c. retroattivamente, con riferimento a fatti pregressi.

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