Avvocato: difesa di una parte contro più controparti e maggiorazione facoltativa del compenso
31 Ottobre 2025
La Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad un giudizio promosso da un avvocato dinanzi al Tribunale di Milano per il pagamento dei compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale e giudiziale prestata in favore di un cliente contro i due fratelli nell'ambito della successione mortis causa della comune madre. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui «in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 127/2004, che consente al giudice, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte avverso più controparti di liquidare un compenso unico maggiorato per ciascuna parte del 20% e sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto - come nel caso speculare, previsto dallo stesso comma, in cui più parti con identica posizione processuale siano state assistite e difese dallo stesso avvocato - prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. n. 16040/2011)». Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Milano impugnata rilevando, con riferimento al quarto motivo di ricorso con il quale l'avvocato lamentava la violazione dell'art. 5, comma 4, D.M. n. 127/2004, che il Tribunale di Milano aveva escluso la maggiorazione del compenso valutando la richiesta con riferimento ai legatari chiamati nel giudizio, senza considerare che la controversia, già dall'origine, era stata instaurata nei confronti di più parti. |