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L'art. 352 c.p.c. disciplina il procedimento di decisione della controversia in grado di appello prevedendo, come regola generale, che il giudice, esaurita l'istruzione, fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione innanzi al collegio e concede alle parti tre termini anticipati rispetto a tale data, rispettivamente per la precisazione delle conclusioni, per il deposito della comparsa conclusionale e per il deposito delle note di replica; all'udienza fissata, il collegio riserva la causa in decisione.
Rispetto a tale modello ordinario di schema decisionale, esiste la possibilità che lo stesso giudice istruttore, di propria iniziativa o su istanza delle parti, adotti la diversa previsione disciplinata dall'art. 350-bis c.p.c., in forza della quale, dopo aver fatto precisare le conclusioni innanzi a sé, lo stesso istruttore fissa la data dell'udienza davanti al collegio e concede alle parti un termine anticipato per il deposito delle note conclusionali; all'udienza di discussione, il giudice istruttore svolge la relazione orale della causa e i difensori delle parti svolgono oralmente le proprie ultime difese, prima del trattenimento della causa in decisione da parte del collegio.
In relazione ai due schemi procedimentali che disegnano il corretto svolgersi del procedimento di decisione della causa in appello, occorre indagare la rilevanza e le conseguenze di eventuali “anomalie” che la prassi registra.
Nel caso in esame, l'anomalia riscontrata consiste nel fatto che, adottato lo schema decisorio basata sulla fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 350-bis c.p.c., la sentenza è stata depositata dopo la scadenza del termine anticipato per il deposito delle note conclusionali, ma prima della celebrazione dell'udienza di discussione orale.
In particolare, viene nel caso di specie in rilievo la valutazione dell'esistenza o meno di un error in procedendo e, in caso positivo, delle sue conseguenze sulla validità della sentenza pronunciata dopo la sua commissione.
In linea generale, va detto che nessuno dubita che sussista lesione del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza nell'ipotesi in cui, al momento della decisione, non sia stato concesso alle parti di depositare alcun atto difensivo conclusionale, nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Cass., sez. III, ord., 15 novembre 2024, n. 29510). In tale evenienza, infatti, la compromissione del diritto di difesa delle parti è radicale e assoluta, giacché la decisione è stata resa allorquando il giudicante non era in possesso degli scritti difensivi conclusivi che, in assenza di espressa rinuncia, la parti hanno il diritto di depositare alla sua attenzione prima della redazione della sentenza (in tal senso, Cass., sez. III, ord., 11 dicembre 20254, n. 32016).
Opinabile resta il caso in cui, in caso di omissione della concessione del predetto doppio termine, tra la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dall'art. 190 c.p.c. In tale caso, infatti, sarebbe possibile ritenere che, a prescindere dal provvedimento formale del giudice, le parti hanno avuto comunque il tempo necessario per depositare i propri scritti conclusivi, stante il carattere inderogabile dell''art. 190 stesso, sicché nessun concreto pregiudizio potrebbe nel caso essersi verificato (in tali termini, Cass., sez. II, ord., 25 novembre 2022, n. 34861).
Il caso in esame, tuttavia, è diverso, giacché fa riferimento all'ipotesi in cui le parti hanno depositato le note conclusionali previste dall'art. 350-bis cod. proc. civ. entro il termine all'uopo concesso, ma si sono viste precludere la possibilità di svolgere ulteriori argomenti difensivi all'udienza di discussione orale della causa che, pur regolarmente fissata, è stata, per così dire, “anticipata” dall'irrituale deposito della sentenza.
In tale evenienza l'ordinanza del 6 maggio 2025, n. 11891 (conformemente a Cass., sez. III, ord., 18 febbraio 2025, n. 4277) ha ritenuto di poter equiparare in senso assoluto le due fasi di esplicitazione del diritto di difesa connesse alla dicotomia note scritte/discussione orale. Invero, a parere della Corte, il diritto di difesa si esplica sul punto attraverso la possibilità di depositare le note conclusionali prima della celebrazione dell'udienza di discussione, ma si completa con la possibilità di illustrare oralmente le proprie difese nella predetta udienza. Di talché, essendo le due fasi il completamento della rituale procedimentalizzazione della fase decisoria prevista dall'art. 350-bis c.p.c., solo le parti nel cui interesse tali scansioni sono previste hanno la facoltà di rinunciarvi (non depositando note e/o non presenziando all'udienza), laddove il giudice è tenuto al rispetto delle predette fasi, pena la commissione di un errore processuale che inficia la validità della sentenza, giacché la discussione orale altro non è che il completamento dell'esercizio del diritto di difesa iniziato con il deposito delle note conclusionali scritte.
In senso contrario, l'ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1769 distingue la rilevanza delle due fasi, traendone conclusioni diverse. Se alcun dubbio può sorgere sulla nullità di una sentenza che sia pronunciata ancor prima della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, oltre che della data di celebrazione dell'udienza di discussione, a diverse conclusioni si può pervenire per l'ipotesi in esame, in cui le parti hanno avuto modo di esplicitare il loro diritto di difesa con il deposito delle note scritte nel termine assegnato, ma si sono viste private della facoltà di illustrare oralmente le difese innanzi al collegio.
Anche l'ordinanza in esame conviene che tale omissione determina un error in procedendo.
Tuttavia, la proiezione dell'errore sulla validità della sentenza non è assoluta ma, tenuto conto che la parte ha già avuto modo di esercitare il proprio diritto di presentare al giudicante la memoria conclusiva, è condizionata all'onere per la parte medesima di indicare espressamente quali sono gli specifici aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti e i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi. In difetto di ché, l'errore procedurale, pur esistente, non è idoneo a travolgere la validità della sentenza pronunciata, dovendo presumersi che la mancata allegazione di un concreto pregiudizio per la mancata celebrazione dell'udienza di discussione orale ridondi nell'insussistenza di una lesione rilevante del diritto di difesa.
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