Sul risarcimento del danno da tardiva esecuzione del giudicato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
28 Ottobre 2025

Al danno da ritardo nell'esecuzione di un giudicato che riconosca alla parte privata la spettanza di un'utilità sostanziale non possono essere applicati i principi elaborati in materia di risarcibilità del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. n. 241 del 1990 (in particolare, la prova della spettanza del bene della vita richiesto); infatti, la spettanza del bene della vita è ormai attestata dal giudicato, sicché l'intempestiva attribuzione del bene in questione integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

Gli appelli, principale e incidentale, vertono su una sentenza di accoglimento parziale di un'azione risarcitoria, proposta dai ricorrenti nei confronti del Comune in relazione al danno asseritamente subito per il ritardo nell'esecuzione di un giudicato risalente al 1982.

L'amministrazione comunale ha dedotto che la sentenza vada riformata, poiché contrastante con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'accertamento dell'ingiustizia del danno da ritardo non può prescindere dal riconoscimento della spettanza del "bene della vita" che la condotta dell'amministrazione ha tardato ad attribuire, per cui l'azione risarcitoria sarebbe stata azionata prematuramente e avrebbe dovuto essere respinta per insussistenza della prova della spettanza del bene della vita e, di conseguenza, per l'inconfigurabilità attuale di un "danno ingiusto" ex art. 2043 cod. civ.

Il collegio ha ritenuto gli appelli infondati, in quanto il danno evocato non è un danno da ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, sussumibile entro le norme di cui agli artt. 2-bis l. 241/1990 e 30 cod. proc. amm. (richiamate dalla difesa comunale), bensì un danno da ritardo nell'esecuzione di un giudicato (portato dalla sentenza del T.A.R. del 1982), tra l'altro intervenuto a seguito dell'illegittima privazione, ad opera dell'amministrazione, del bene della vita a suo tempo conseguito in base a una convenzione di lottizzazione.

Il collegio evidenzia che il giudicato ha riconosciuto ai ricorrenti la spettanza di un'utilità sostanziale, consistente nella conservazione della destinazione residenziale del terreno, intangibile dalla successiva attività pianificatoria del Comune, pena la violazione del giudicato stesso. Pertanto, l'intempestiva attribuzione, mediante la riedizione del potere di pianificazione urbanistica, di tale bene della vita, la cui spettanza è ormai attestata nel giudicato amministrativo, integra un danno ingiusto suscettibile di risarcimento.

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