La giurisdizione in materia di accertamento del diritto di prelazione del conduttore
31 Ottobre 2025
Con ricorso al T.a.r. la società ricorrente domandava l'annullamento di una pluralità di atti tutti formati a seguito della indizione di una procedura di gara per la concessione di un immobile da adibirsi a negozio, con richiesta di accertare l'insussistenza del diritto di prelazione del conduttore del medesimo immobile, concorrente non aggiudicatario nella procedura di gara, ai fini della salvaguardia del principio della par condicio e della «sana concorrenza». Il concorrente- conduttore ha, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la cognizione della domanda riservata al giudice ordinario. Tanto esposto, la Corte, con l'ordinanza in commento, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il ricorso proposto è volto a contestare la sussistenza del diritto di prelazione che l'amministrazione ha inteso riconoscere al concorrente conduttore di locali dell'amministrazione comunale. Il collegio ha statuito che la prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo non suscettibile di essere degradato da atti o provvedimenti amministrativi, per cui la controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno di tale diritto è riservata al giudice ordinario, anche nell'ipotesi in cui la contestazione venga prospettata come vizio di legittimità degli atti della procedura di evidenza pubblica che quel diritto abbiano riconosciuto o negato. |